L’assemblea non può suddividere le quote insolute dei condomini morosi

Per la nuova definizione va costituito all’unanimità un fondo cassa dedicato. L’irrecuperabilità di somme consistenti non può giustificare scelte diverse

È annullabile la delibera con cui l’assemblea condominiale, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, ripartisca a maggioranza tra i condòmini non morosi le quote rimaste insolute da altri condòmini, in violazione del criterio legale di proporzionalità (articolo 1123 del Codice civile), salvo che ricorra una diversa convenzione unanime o una situazione eccezionale e improrogabile tale da giustificare la costituzione di un apposito fondo cassa.

Lo ha precisato il Tribunale di Vicenza con la sentenza 1171, pronunciata il 9 settembre 2026, che ha accolto solo in parte l’impugnazione proposta da due società, proprietarie di alcune unità immobiliari in un condominio, contro una delibera assembleare, annullandola limitatamente al punto dell’ordine del giorno, nella parte in cui aveva approvato il riparto tra i condòmini non morosi della somma di 80mila euro, corrispondente a morosità maturate da altri condòmini. 

Nel giudizio, le società avevano censurato il rendiconto consuntivo 2023 deducendo, tra [...]

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