
Sulla bozza di testo sospeso il parere del Consiglio di Stato: resta da risolvere il nodo privacy
Agevolare l’accesso dei detenuti al mondo del lavoro, facendo leva sulla sinergia con imprese e territorio. Per portarli sempre più “fuori” dal carcere, aumentare le opportunità di impiego (anche nel settore privato), e semplificare il reinserimento. Sono questi gli obiettivi dello schema di Dpr approvato – in esame preliminare – dal Consiglio dei ministri il 4 giugno scorso, che punta a modificare il regolamento penitenziario in vigore (Dpr 230/2000) con una serie di novità relative all’organizzazione e alla formazione professionale dei soggetti reclusi.
Il testo, su cui momentaneamente il Consiglio di Stato ha sospeso il parere in attesa degli aggiustamenti richiesti, si allinea alla direzione fissata dall’ultimo decreto Sicurezza (Dl 48/2025, convertito nella legge 80/2025) – aprire progressivamente il carcere al mercato del lavoro– e punta a garantire ai detenuti la chance di accedere a percorsi formativi e professionali che guardano all’esterno, assicurando parità retributiva e contrattuale.
Numeri alla mano, infatti, secondo i dati dell’Amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2025 su oltre 63mila detenuti, solo il 34% (oltre 21mila) risulta coinvolto in attività lavorative e, di questi, la maggior parte (più di 18mila) è impiegato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Una grossa porzione dei profili occupati (70%), inoltre, si occupa perlopiù della gestione di servizi interni come manutenzione, pulizie e lavoro in cucina. Mansioni che, legate a coprire le esigenze delle carceri, non forniscono competenze spendibili una volta scontata la pena. Skill che, invece, il confronto con un datore esterno potrebbe assicurare
Cinque i punti su cui interviene: regolamentazione dei corsi di formazione professionale; promozione attiva delle occasioni di lavoro; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per l’inserimento lavorativo di detenuti e internati; riformulazione dell’ormai anacronistico «obbligo del lavoro»; ampliamento delle attività individuali ammesse. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta, articolo per articolo.
L’articolo 1 dello schema di Dpr (che riforma l’articolo 42 del Dpr 230/2000), focalizzato sui corsi di formazione professionale, precisa che la partecipazione a questi corsi deve adeguarsi, da un lato, al programma formativo annuale predisposto dal Provveditorato regionale competente dell’Amministrazione penitenziaria; dall’altro, invece, agli accordi stipulati – oltre che con Regione ed enti locali designati – anche con gli altri soggetti pubblici o privati accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma di riferimento e abilitati alla formazione in base alle prescrizioni normative.
L’articolo 2, invece, lavora su due fronti. Il primo prevede, al comma 1, l’integrazione – nel testo del Dpr 230/2000 – di un nuovo articolo 46-bis che attribuisce all’Amministrazione penitenziaria una serie di funzioni: definire modalità operative per aumentare le occasioni lavorative, valorizzare la professionalità di detenuti e internati e rintracciare modelli di convenzione da firmare con i centri per l’impiego, così da erogare a chi sta in carcere (e ne ha i requisiti) i servizi e le misure di politica attiva del lavoro contemplati dalla legge. Non solo: spetta al Dipartimento anche individuare le modalità più utili per posizionare, sul mercato, i profili presenti nei singoli istituti e adottare disposizioni – da applicare nelle strutture penitenziarie dipendenti – che favoriscano la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all’esterno.
Il secondo fronte, invece, interviene sull’articolo 47 del Dpr vigente: all’organizzazione e alla gestione delle lavorazioni penitenziarie (ma anche di servizi interni come pulizia, manutenzione dei fabbricati e somministrazione dei pasti) possono partecipare, oltre che direzioni degli istituti e imprese pubbliche e private, anche gli enti accreditati alla formazione da Regioni e Province – a patto che utilizzino «le metodologie del sistema duale e dell’impresa formativa» -, istituzioni di alta formazione artistica, musica e coreutica ed Ets. Come previsto già per le lavorazioni, anche ai servizi resi tramite prestazioni lavorative di detenuti e internati si estende solo alle direzioni delle carceri la possibilità di erogarli sottocosto per perseguire lo scopo (dichiarato) di [...]
Articolo precedente
Elettronica, la lombarda Elemaster sbarca in India grazie a Syrma
Articolo successivo
Punito l’amministratore che tace sul procedimento 231

