
L’obiettivo è valorizzare le competenze degli iscritti all’Albo
Le fondazioni costituite o controllate dagli Ordini professionali restano fuori dal perimetro del Registro del Terzo settore.
Lo ribadisce la nota 13041 del 14 agosto, con cui il ministero del Lavoro torna sul tema degli enti esclusi dal perimetro del Codice del Terzo settore, questa volta rispondendo a un quesito posto dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni.
Il Ministero muove dalla qualificazione degli Ordini e dei Collegi professionali come enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria, confermata a più riprese da giurisprudenza costante di Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato e ricondotta espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
Proprio su questa qualificazione la Commissione aveva sollevato un dubbio, richiamando l’articolo 12-ter del decreto legge 75/2023, che esonera gli Ordini in equilibrio economico-finanziario dalle sole misure di contenimento della spesa pubblica: una disposizione, chiarisce la nota, che nulla toglie alla natura pubblicistica degli Ordini e dunque non incide affatto sul divieto di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, esteso anche agli enti da essi diretti, controllati o coordinati.
La stessa obbligatorietà di iscrizione all’Albo, funzionale alla tutela di un interesse pubblico, differenzia strutturalmente gli Ordini dalle associazioni professionali ad appartenenza volontaria, disciplinate dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.
Il ministero richiama qui gli orientamenti già espressi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (circolare 1882/25, e faq del settembre 2021), secondo cui tali associazioni non possono qualificarsi al tempo stesso come enti del Terzo settore, essendo la loro finalità – valorizzare le competenze professionali degli iscritti verso il pubblico – estranea alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli Enti del terzo settore.
L’esclusione, precisa la nota, non si limita alle associazioni iscritte all’elenco ministeriale: vale anche per i soggetti che, pur non essendovi iscritti, abbiano statuti dai quali sia desumibile la medesima finalità, ovvero valorizzare le competenze professionali degli associati come prestatori di servizi al pubblico, anziché perseguire finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
In questo senso la nota distingue condivisibilmente le associazioni da quelle di rappresentanza di categorie economiche, dal momento che queste ultime guardano soprattutto alla promozione della categoria e delle sue istanze nei confronti dei poteri pubblici.
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