
La mappa normativa degli interventi che hanno ridefinito la disciplina a sostegno dei caregiver dipendenti della pubblica amministrazione
In Italia ci sono 12,3 milioni di caregiver. Per questi, ma anche per molti lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione che si trovano in particolari condizioni di salute, sono intervenute negli ultimi mesi importanti novità.
La novità più recente è stata introdotta nei contratti collettivi riferiti al triennio 2025-2027 arrivato in firma solo per le Funzioni Centrali il 6 agosto 2026 e in dirittura d’arrivo anche per gli altri comparti. I contratti pubblici amplificano le tutele contro la discriminazione dei caregiver e tracciano corsia preferenziale per la rimodulazione dell’orario e dello smart working. Soprattutto hanno incrementato di 10 ore i permessi retribuiti annui per svolgere visite specialistiche utilizzabili sia dai lavoratori affetti da patologie gravi che dai genitori di figli minorenni affetti dalle stesse patologie. Il contratto di fatto recepisce i nuovi permessi ad ore introdotti dalla legge 106/2025 e fruibili già dal gennaio 2026. «Il dipendente – si legge nel contratto – ha, altresì, diritto ai permessi destinati ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, di cui all’art. 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, nella misura di 10 ore annue. I permessi di cui al presente comma non possono essere fruiti per meno di un’ora».
Ai caregiver sono notoriamente concessi dalla legge 104/92, tre giorni retribuiti al mese che possono essere utilizzati anche ad ore. La novità in questo caso riguarda le modalità di utilizzo di questi permessi. Rispetto al passato infatti ora due caregiver diversi possono utilizzare i permessi della Legge 104 ad ore nella stessa giornata, a patto che vengano fruiti in fasce orarie diverse. Attenzione però il limite massimo dei permessi non raddoppia (restano 3 giorni mensili complessivi per assistere lo stesso familiare), ma la gestione oraria diventa molto più flessibile per permettere ai lavoratori di alternarsi efficacemente nell’assistenza.
In questo caso a stabilirlo è il parere ARAN (L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) n. 37654 del 16 luglio 2026. Intervento che si aggiunge all’Orientamento applicativo ARAN 35270, che permette la fruizione dei permessi della Legge 104 anche per frazioni di ora (dopo la prima ora intera) per migliorare la flessibilità.
Questi pareri seguono quello della Funzione Pubblica del dicembre 2025, il numero 84769 che spiega «La disciplina vigente in materia di “assistenza congiunta”, con riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammette l’utilizzo dei permessi da parte di più caregivers, previa apposita documentazione e/o dichiarazione, fermo restando il limite del numero complessivo di tre i giorni di assistenza alla stessa persona con necessità di sostegno intensivo. Tali disposizioni si applicano al lavoratore dipendente pubblico o privato e, per ciò che concerne il frazionamento in ore di tali permessi nell’ambito del pubblico impiego, viene stabilito un ammontare massimo di 18 ore mensili per ogni assistito. Per i dipendenti di diversi settori lavorativi, si considera estesa la possibilità di frazionare il residuo delle giornate non fruite dall’altro caregiver, nei limiti previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Per i soggetti assistenti che abbiano diverso rapporto di lavoro full time/part time, risulta preferibile adeguare l’utilizzo dei permessi in una modalità (giornate/ore) compatibile tra i diversi ambiti lavorativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge».
Tra gli altri interventi recenti c’è l’esonero dai turni notturni. In questo caso la fonte normativa è l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20229 del 16 giugno 2026 che ha rafforzato il diritto del lavoratore caregiver a rifiutare i turni notturni dal momento che questo potrebbe impedirgli di garantire l’assistenza domiciliare al familiare con disabilità.
Questi chiarimenti si inseriscono nel solco di una serie di modifiche che nel tempo sono intervenuti sulla Legge 104, ad esempio la Legge 106 del 18 luglio 2025 che aveva introdotto l’articolo 2-bis alla Legge 104/1992, questo articolo vieta espressamente ogni forma di discriminazione diretta o indiretta verso i lavoratori impegnati nella cura di familiari. Era questo lo stesso intervento che aveva inserito Introduce il pacchetto di 10 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi per visite specialistiche ed esami per i soggetti fragili e i loro assistenti.
La definizione di caregiver, ricordiamolo, è contenuta all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Viene chiarito infatti che è caregiver il familiare, la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

