Lucciole di strada, no ai fogli di via se non commettono reati

Sono illegittimi se disposti solo in virtù del meretricio esercitato in abiti succinti e in assenza di adescamento di minori o altri reati

È illegittimoil foglio di via obbligatorio imposto alla lucciola di strada, solo in virtù dell’attività esercitata in abiti succinti, se non c’è la prova che abbia commesso reati, come l’adescamento di minori o la violazione delle norme igieniche in tempo di pandemia. La Cassazione accoglie i ricorsi di una donna dedita al meretricio, che contestava il provvedimento della Corte territoriale, che aveva bollato come inammissibile l’appello contro la condanna per aver violato l’obbligo di lasciare la città di Modena per tre anni, disposto dal questore. Un provvedimento adottato sulla base del Codice antimafia che prevede misure di prevenzione personali per chi, sulla base di elementi di fatto, è considerato dedito a reati e mette in pericolo la sicurezza pubblica o l’integrità dei minorenni.

Per la Suprema corte che annulla, con rinvio, niente di tutto questo emergeva dalle indagini, dunque la ricorrente non avrebbe potuto essere inserita nella categoria dei soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. «La relazione di servizio della squadra Volante del 24 giugno 2020 si limitava a dare genericamente conto della sola attività di meretricio, svolta sulla strada, in abiti succinti – si legge nella sentenza – senza operare riferimenti all’eventuale differenza di età delle persone adescate, al fatto che fosse messa in pericolo la loro integrità fisica e morale o all’assenza di precauzioni in periodo di emergenza epidemiologica».

Nulla di penalmente rilevante, nessuna pericolosità sociale dunque, come la difesa – il cui appello era stato rigettato senza alcun approfondimento – aveva adeguatamente spiegato. La ricorrente «non stazionava vicino a luoghi solitamente frequentati da minori, non intralciava la circolazione, non è dato sapere le modalità con cui consumava i rapporti sessuali e dunque il mancato utilizzo di presidi sanitari». Era quindi stata inserita nel raggio d’azione del Codice antimafia come effetto automatico dell’attività di meretricio.

La sentenza della Cassazione traccia così un perimetro entro il quale si può muovere il contrasto all’esercizio della prostituzione nelle città, chiarendo che senza comportamenti penalmente rilevanti il foglio di via non è legittimo.

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