Mandato d’arresto Ue, la pena sproporzionata non giustifica il rifiuto

La Corte di giustizia ricorda il principio dl fiducia tra gli Stati dell’Unione

La presunta sproporzione tra la pena inflitta e la gravità del reato non è sufficiente, da sola, a giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto. Rifiuto che può tuttavia essere fondato, ma solo eccezionalmente, quando la legislazione dello Stato membro emittente consente, o addirittura impone, pene detentive talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti o quando questa legislazione non tiene conto della gravità del reato e non consente di considerare le circostanze individuali.

Questo l’approdo cui arriva la Corte di giustizia europea nella causa C-583/24, con la quale i giudici europei ricordano che il principio di fiducia reciproca tra Stati membri ha come conseguenza che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce la regola e che il suo rifiuto è possibile solo in casi eccezionali, fatto salvo l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Il carattere eventualmente sproporzionato della pena non è considerato, da solo, tra i motivi di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo,

In ogni caso, in caso di rischio di violazionedei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, un rifiuto da parte dello Stato membro di esecuzione può essere eccezionalmente giustificato dopo un esame che deve essere articolato in due fasi.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve innanzitutto verificare [...]

Continua a leggere su: Il Sole 24 Ore

Articoli correlati