
Il personale militare agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza: può procedere all’ immediata identificazione e perquisizione di persone e mezzi anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati. Per eventuali ulteriori accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, tuttavia, è previsto il ricorso agli uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri
I 500 militari che raggiungeranno Milano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” dopo i gravi incidenti del 18 ottobre sono paracadutisti della “Folgore”. Possono svolgere compiti di vigilanza, pattugliamento e prevenzione, ma non hanno gli stessi poteri generali di un agente di Polizia o di un Carabiniere. In sostanza, operano a supporto delle forze di polizia, con poteri specifici previsti dalla legge (articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, convertito nella legge 125/2008), e dalle norme applicabili al personale militare impiegato nel servizio.
Nel complesso allo stato attuale i militari attualmente impiegati in Strade Sicure sono 6.800. In gran parte provengono dell’Esercito (6.630; gli altri indossano l’uniforme di Marina Militare e Aeronautica Militare). Contribuiscono alla tutela del territorio e dei cittadini con turni, pattugliamenti, controlli e presidio dei siti sensibili. I soldati sono dispiegati in 58 Province, e suddivisi in 11 raggruppamenti. Quello più numeroso comprende Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche: parliamo di 1.680 militari; di questi oltre il 90% presidia il territorio di Roma e provincia. I soldati che fanno riferimento al raggruppamento Lombardia Trentino Alto Adige sono 950 (a questi si aggiungeranno fino alla fine dell’anno i 500, che sarnno operativi nella sola Milano); 960 sono nella sola Campania, 620 nel raggruppamento Veneto Friuli Venezia Giulia, 600 operano in Sicilia.
L’articolo 7-bis disciplina il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. I passaggi principali del testo da considerare sono due. Il primo: “Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità – recita la norma -, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità”.
Il secondo passaggio della legge prevede che il piano di impiego del personale delle Forze armate “è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari”. E ancora: nell’esecuzione dei servizi, chiarisce la norma, “il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei [...]
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