
La bozza della riforma abbandona le sanzioni quasi sempre uguali per tutti. Sistema personalizzato e complesso. Con beneficio inedito ai motociclisti
Chi pensa che il sistema sanzionatorio del Codice della strada sia complicato rischia di ricredersi leggendo la bozza del Dlgs di riforma: non saranno molti i casi in cui sarà applicabile il solo importo base della sanzione pecuniaria amministrativa. Il sistema somiglierà a quello penale molto più di prima: la somma effettivamente dovuta andrà determinata tenendo conto di tutta una serie fattori simili ad aggravanti e attenuanti, alcuni applicabili d’ufficio e altri solo su richiesta dell’interessato. Il legislatore pare allineare le previsioni generali delle violazioni amministrative sulla circolazione stradale con giurisprudenza e dottrina più recenti.
Conteranno pericolosità della condotta, tipo di trasgressore e di veicolo (determineranno l’importo della sanzione in molti più casi rispetto a oggi), più altre modalità della violazione. Con punte del tutto inedite, come gli sconti per i motociclisti che indossano alcuni equipaggiamenti protettivi.
Negli ultimi 25 anni erano state introdotte alcune aggravanti (come quelle per chi violando una regola causa un incidente o per chi commette un’infrazione dalle ore 22 alle 6), ma quasi sempre solo per alcune violazioni, non di rado solo penali, dove i criteri-guida sono dettati dal Libro I del Codice penale. E anche sconti per chi paga entro cinque giorni, se l’infrazione non comporta certe sanzioni accessorie.
Ora, invece, si intende introdurre un sistema “su misura”, esteso a ogni violazione amministrativa, salvo che non sia diversamente previsto in maniera specifica. Archiviata l’idea di una sanzione pecuniaria uguale per tutti coloro che violano una data regola, avremo aggravi fino al 100% e sconti fino al 50%.
Per esempio, è previsto che l’importo aumenti:
- di un decimo per chi viola alcune norme autostradali, per chi ha meno di 20 punti sulla patente o ripete una stessa violazione nel giro di cinque anni, per i neopatentati che commettono certe infrazioni, per chi guida vetture da oltre 150 kW e per gli autisti di mezzi pesanti e bus;
- di un quinto per le infrazioni commesse dopo aver assunto alcol o droga o provocando danni alla strada o effettuando un trasporto eccezionale;
- di un terzo se si è provocato un incidente senza lesioni o si guidava nonostante i punti patente fossero esauriti o si effettuava un trasporto di merci pericolose;
- del 50% se si guidava con patente sospesa, con documenti falsi o targa mancante o irregolare o con veicolo sequestrato;
- del 100% se si guidava senza aver mai preso la patente.
Non è il caso di scendere in maggiori dettagli, anche perché la bozza contiene alcune incongruenze che quasi certamente saranno corrette prima dell’entrata in vigore.
Aumenti e diminuzioni saranno applicati d’ufficio dall’organo di polizia procedente, con una procedura ad hoc. In alcuni casi, le diminuzioni dovranno essere richieste dal destinatario del verbale, in quanto si tratta di adempimenti che vengono posti in essere successivamente alla contestazione o notificazione del verbale.
Articolo precedente
Pannelli solari, Haiki+ vuole aumentare la capacità di riciclo

