Prodotti difettosi, la responsabilità si estende anche ad articoli e servizi digitali

Tra le novità introdotte con lo schema di Dlgs approvato dal Cdm anche l’ampliamento della platea dei soggetti reponsabili. Ecco tutte le nuove misure

Arriva l’atteso restyling delle regole sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Con lo schema di Dlgs approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, l’Italia mette da parte la direttiva 85/374/Cee dopo oltre un quarantennio e avvia recepimento (e attuazione) della Product liability directive (PLD, 2024/2853). Recepimento che gli Stati Ue dovranno completare entro il prossimo 9 dicembre.

Come successo per il diritto alla riparazione, anche in questo caso il nuovo framework normativo interviene direttamente sul Codice del consumo, modificandolo e allineandolo alle esigenze di una società ormai ipertecnologica. Una delle novità più incisive, infatti, riguarda proprio i prodotti digitali: per la prima volta, infatti, software (esclusi quelli liberi o open source), file per la stampa 3D, servizi interconnessi e sistemi di intelligenza artificiale afferiscono espressamente al perimetro della responsabilità oggettiva del produttore, che fino a oggi ha riguardato solo ed esclusivamente i beni fisici.

Ma proviamo a capire che cosa cambia, punto per punto.

La direttiva pone le basi, precisano la definizione di «prodotto difettoso»: parafrasando il testo normativo, si tratta di un articolo che non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente aspettarsi o che è contemplata dalla normativa europea o italiana.

Il parterre dei prodotti interessati dagli effetti della PLD viene sostanzialmente ampliato con l’estensione agli articoli digitali. Dunque, oltre a beni mobili (quindi elettrodomestici, automobili, giocattoli, vestiti e dispositivi elettronici di varia natura) o inclusi in beni immobili o interconnessi con questi; elettricità; prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, esclusi però quelli che non hanno subito una prima trasformazione come taglio, pelatura e congelazione) e componenti di altri beni, la responsabilità varrà anche per strumenti e servizi telematici.

Si allarga anche la platea dei soggetti responsabili del danno: oltre al fabbricante di un prodotto o di un componente fallato, possono finire nel mirino l’importatore, il rappresentante autorizzato dal produttore e, in assenza di queste due figure, il fornitore dei servizi di logistica. Non solo: la responsabilità può ricadere anche su piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali e su chiunque apporti una modifica sostanziale al prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo metta poi sul mercato. La responsabilità resta anche se il profilo individuato risulta operativo fuori dai confini dell’Unione europea.

Nel caso in cui non sia possibile identificare, tra quelli indicati nella direttiva, l’operatore economico “incriminato”, ciascun distributore è responsabile se il danneggiato gli chiede di identificare l’operatore o l’incaricato della distribuzione che gli ha fornito l’articolo e non garantisce le informazioni entro un mese dalla richiesta (da formulare per iscritto con indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa dell’acquisto).

Nessuna responsabilità del danno, invece, se si verifica una tra queste situazioni:

a) fabbricante o importatore non hanno immesso sul mercato il prodotto o non lo hanno messo in servizio;

b) il distributore non ha messo a disposizione l’articolo sul mercato;

c) il difetto non esisteva al momento in cui l’articolo è stato messo a disposizione per la vendita o la messa in servizio;

d) nel caso in cui un soggetto abbia apportato una modifica sostanziale e il difetto non ha interessato una parte importante.

La responsabilità non è esclusa se l’immissione sul mercato dipende da una vendita forzata di cui il distributore è responsabile, salvo il caso in cui il difetto non sia stato segnalato all’ufficio giudiziario con un documento ad hoc.

Quando si procede con la valutazione di un prodotto difettoso, è necessario tenere in conto di una [...]

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