
Per la Cassazione si tratta di falso ideologico in caso di richiesta di accesso a finanziamenti pubblici
Commette falso ideologico l’amministratore della società che tace, nella richiesta di finanziamento pubblico, l’assoggettamento della medesima società a un procedimento per infrazione del decreto 231. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 32893 della Quinta sezione penale con la quale è stata confermata la condanna inflitta all’amministratore unico di una srl che aveva chiesto di ottenere i finanziamenti previsti dal fondo rotativo 394/81, non rendendo noto un procedimento penale a suo carico dal quale era poi derivata anche l’indagine a carico della società per violazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.
La Corte d’appello aveva chiarito che il modulo di domanda per accedere ai finanziamenti, sottoscritto dall’imputato, conteneva espressamente l’attestazione sull’inesistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa con riferimento al decreto n. 231 del 2001 e che la dichiarazione era espressamente soggetta all’obbligo di verità. I giudici di merito avevano allora evidenziato l’obbligo di autocertificazione a carico dell’amministratore e l’irrilevanza, per il falso ideologico, del fatto che la circolare ministeriale non prevedesse il requisito della inesistenza di procedimenti.
La Cassazione ricorda, tra l’altro, che chi attesta l’assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo invece ricevuto un avviso di pendenza, è tenuto a un doveroso controllo sull’avvenuta definizione di tale procedimento. In assenza di questo controllo, commette il reato di falso ideologico, che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale, con esclusione di responsabilità soltanto in caso di colpa.
Inoltre, osserva la Cassazione, la circostanza che dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti a carico della società di cui l’imputato era amministratore unico deve essere considerata superata dal fatto che l’amministratore aveva ricevuto pochi mesi prima della presentazione della domanda di finanziamento la notifica dell’avviso a presentarsi per svolgere interrogatorio per un illecito amministrativo commesso dalla società, compiutamente descritto, e successivamente gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini e poi l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: «pertanto, nel momento in cui X ha sottoscritto la domanda in cui attestava l’assenza di procedimenti a suo carico, egli era senz’altro a conoscenza della pendenza del suddetto procedimento a suo carico».
E neppure si tratta, conclude la Corte, di un falso innocuo, come invece sostenuto dalla difesa. La punibilità del falso è esclusa, ricorda la sentenza, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appare irrilevante per l’interpretazione dell’atto, perché non ne modifica il senso oppure si rivela in concreto inadatta a danneggiare l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, quando cioè è priva della capacità di raggiungere uno scopo antigiuridico.
Invece l’inoffensività della condotta non può certo derivare dalla circostanza che la dichiarazione era ininfluente per la concessione dei finanziamenti, perchè non era prevista dalla circolare ministeriale la condizione dell’insussistenza di procedimenti pendenti a carico della società. In realtà, la dichiarazione rilasciata dall’amministratore, sottolinea la pronuncia, poiché era destinata, ad attestare la esistenza di determinati requisiti, è considerata come fatta a un pubblico ufficiale. «Ne discende, allora – conclude la Cassazione -, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua idoneità a ledere la pubblica fede, trattandosi di un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell’articolo 46 del Dpr n. 445 del 2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero».
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