Qualifiche professionali invalide se non riconosciute nel Paese d’origine

Nella causa C-860/24 il caso di un’abilitazione rilasciata da un’università rumena. La libertà di circolazione non vincola al riconoscimento lo Stato membro ospitante

La Corte di giustizia dell’Unione europea torna sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell’insegnamento e lo fa chiarendo le condizioni di applicazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il Dlgs 206/2007.

Con ordinanza nella causa italiana C-860/24, gli eurogiudici hanno precisato che il principio della fiducia reciproca su cui si fonda il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea non può aprire le porte alla circolazione di titoli di formazione ottenuti nello Stato membro di origine, rilasciati da un istituto privato che in quel Paese non è stato autorizzato a emettere titoli di formazione che attestano qualifiche professionali.

La controversia aveva preso il via dalla richiesta di una cittadina rumena che si era vista negare dal ministero italiano dell’Istruzione e del merito il riconoscimento di una certificazione di completamento di un programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo rilasciato da un’università rumena. Pertanto, la ricorrente non aveva potuto accedere alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico in Italia.

Il titolo – aveva precisato l’autorità italiana – non era stato rilasciato dal ministero rumeno competente e, quindi, la certificazione prodotta non poteva essere fatta valere per l’accesso alla professione dal momento che non costituiva un titolo valido. La donna aveva impugnato il provvedimento e il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima di decidere, ha chiesto l’intervento della Corte europea che si è pronunciata con un’ordinanza motivata.

In primo luogo, Lussemburgo ha chiarito che l’articolo 13 della direttiva prevede che il richiedente abbia un titolo di formazione che lo qualifichi nello Stato membro di origine per l’esercizio di una professione regolamentata. È vero che in Romania la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico è regolamentata ma per avvalersi della direttiva è necessario che il richiedente abbia ottenuto una specifica abilitazione.

Questo presupposto, per la Corte Ue, non era presente in quanto il titolo non era legalmente riconosciuto nel Paese di origine. Così, per i giudici, la direttiva non poteva essere applicata nel caso in esame, ma la ricorrente poteva avvalersi degli articoli 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per esercitare in un altro Paese Ue un’attività lavorativa subordinata oppure autonoma.

In questo caso, la Corte afferma che le autorità dello Stato ospitante devono svolgere una procedura di valutazione comparativa sulla base del principio della fiducia reciproca, considerando, in linea di principio, come veritiero il titolo di formazione, ma non quando il documento è stato emesso da un istituto privato non autorizzato dalle autorità dello Stato di origine perché manca una garanzia sul livello e sulla qualità delle competenze che il certificato deve attestare.

Pertanto, anche la libertà di circolazione non impone allo Stato membro ospitante «di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato membro di origine un valore superiore a quello che esso ha in quest’ultimo Stato».

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