
Nella causa C-860/24 il caso di un’abilitazione rilasciata da un’università rumena. La libertà di circolazione non vincola al riconoscimento lo Stato membro ospitante
La Corte di giustizia dell’Unione europea torna sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell’insegnamento e lo fa chiarendo le condizioni di applicazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il Dlgs 206/2007.
Con ordinanza nella causa italiana C-860/24, gli eurogiudici hanno precisato che il principio della fiducia reciproca su cui si fonda il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea non può aprire le porte alla circolazione di titoli di formazione ottenuti nello Stato membro di origine, rilasciati da un istituto privato che in quel Paese non è stato autorizzato a emettere titoli di formazione che attestano qualifiche professionali.
La controversia aveva preso il via dalla richiesta di una cittadina rumena che si era vista negare dal ministero italiano dell’Istruzione e del merito il riconoscimento di una certificazione di completamento di un programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo rilasciato da un’università rumena. Pertanto, la ricorrente non aveva potuto accedere alla professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico in Italia.
Il titolo – aveva precisato l’autorità italiana – non era stato rilasciato dal ministero rumeno competente e, quindi, la certificazione prodotta non poteva essere fatta valere per l’accesso alla professione dal momento che non costituiva un titolo valido. La donna aveva impugnato il provvedimento e il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima di decidere, ha [...]
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