Registro battesimale, è possibile far cancellare i propri dati in base al Gdpr

Il diritto alla tutela della vita privata del singolo si confronta con l’autonomia istituzionale e la libertà religiosa delle chiese. Il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Potrebbe quasi far sorridere l’associazione fra i registri battesimali e il regolamento europeo sulla protezione dei dati (noto come Gdpr), eppure il tema tocca aspetti così rilevanti della vita quotidiana nella società contemporanea, specialmente nel bilanciamento fra diritti e libertà, fra interessi privati e autonomia religiosa, da arrivare sino alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il caso infatti (causa C-12/25) soppesa l’autonomia istituzionale e la libertà religiosa delle chiese di conservare i propri registri parrocchiali, da un lato, e i diritti relativi alla tutela della vita privata dell’interessato, dall’altro. Alla base di qualunque discussione in proposito si colloca la risposta a un quesito di natura solo apparentemente tecnica: il Gdpr si applica ai registri delle persone battezzate nella fede cattolica? Le conclusioni dell’avvocata generale presso la Corte, Laila Medina, conducono a una risposta affermativa.

Un cittadino belga, battezzato nella fede cattolica quando era un minore, ha chiesto alla diocesi di Gand di cancellare ogni riferimento alla sua persona da tutti i registri o archivi, sia cartacei sia digitali, invocando il regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Ue 2016/679).

La diocesi ha registrato la richiesta di abbandono dalla Chiesa, barrando i dati personali dell’interessato, ma scegliendo di conservarli in forma leggibile. L’approccio non ha soddisfatto il cittadino che ha deciso di presentare un reclamo all’Autorità belga per la protezione dei dati, che ha ordinato alla diocesi di cancellare i suddetti dati.

La diocesi non ha accettato l’imposizione, preferendo impugnare la decisione davanti a un tribunale belga che ha, a sua volta, chiesto alla Corte di giustizia come interpretare il Gdpr in questo contesto.

L’avvocata generale Laila Medina ha riassunto per punti le conclusioni chiave di questo iter giudiziario:

  • il Gdpr si applica al caso in questione, quindi il trattamento dei dati deve essere conforme al regolamento europeo;
  • una persona può chiedere la cancellazione dei dati dal registro battesimale con un’opposizione formale al trattamento;
  • il bilanciamento fra gli interessi in gioco spetta al giudice nazionale che deve effettuare la valutazione caso per caso;
  • la Chiesa può essere legittimata a conservare i dati di un individuo per finalità di archiviazione d’interesse pubblico o ricerca storica;
  • se il giudice decide per la cancellazione dei dati, questi devono essere resi illeggibili di modo che la persona non sia più identificata o identificabile.

Considerata la complessità di bilanciare due insiemi di interessi e diritti concorrenti, entrambi meritevoli di una protezione significativa nell’ordinamento giuridico dell’Unione – da un lato, il diritto del reclamante al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, alla libertà di pensiero, coscienza e religione; dall’altro, l’autonomia della Chiesa e la sua libertà di pensiero, coscienza e religione – il giudice nazionale deve operare una valutazione caso per caso che non può essere effettuata in astratto. Il giudice nazionale dovrebbe, infatti, tenere conto dei motivi alla base della domanda di cancellazione e della possibile incidenza di un rifiuto sull’interessato, in quanto la conservazione prolungata dei dati personali da parte di una comunità religiosa dalla quale si desidera prendere le distanze, può ledere il diritto all’autodeterminazione e, in circostanze particolari, causare stress emotivo. D’altra parte, se la Chiesa viene legittimata a conservare i dati di un individuo per finalità d’interesse pubblico o ricerca storica, spetta al giudice nazionale verificare che il trattamento avvenga davvero per queste finalità, che siano garantiti diritti e libertà secondo il diritto nazionale e dell’Unione e che sia rispettato il principio della minimizzazione dei dati.

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