
Per le Camere penali nessun favore alle imprese sulla colpa organizzativa. Perplessità sui termini di esercizio del giudizio di idoneità sul modello
Nessun ribaltamento dell’onere della prova a favore delle imprese. Semaforo verde anche per l’estinzione dell’illecito per l’ente che elimina le carenze organizzative. Perplessità invece sui termini del giudizio di idoneità del modello organizzativo, sull’obbligo di immediata iscrizione e sulla prescrizione. Arriva dalle Camere penali una delle prima analisi del disegno di legge di riforma del decreto 231 approvato a inizio agosto dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento.
Innanzitutto, il documento delle Camere penali sottolinea come, con la riforma, la colpa di organizzazione è elevata a elemento costitutivo dell’illecito, con superamento della distinzione tra reati degli apicali e dei sottoposti quanto al regime probatorio dell’esimente, e con definitivo abbandono, anche formale, del meccanismo di inversione dell’onere della prova. Una soluzione peraltro in linea con la giurisprudenza della Cassazione, dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014, che avevano ricondotto all’accusa l’onere probatorio sulla colpa di organizzazione, configurando a carico dell’ente un mero onere di allegazione alla sentenza n. 23401 del 2022 (Impregilo bis), che ha negato l’esistenza dell’inversione probatoria.
Convincente è poi la nuova procedura di estinzione dell’illecito per l’ente che elimina le carenze organizzative, estesa anche alla materia ambientale e tributaria e il rafforzamento dello statuto processuale dell’ente. Piacciono poi ai penalisti l’obbligo per il pubblico ministero di contestare specificamente le carenze organizzative, la giurisdizionalizzazione dell’archiviazione, che cancella l’anomalia dell’archiviazione unilaterale da parte dell’accusa, e l’ancoraggio del sequestro preventivo ai gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio di idoneità del modello organizzativo non è però «presidiato da un espresso vincolo di valutazione ex ante, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della condotta: senza questo correttivo, la prognosi postuma continuerà a governare i processi, soprattutto in materia di illeciti colposi».
Non persuasivo è poi l’obbligo di immediata iscrizione dell’illecito per le ricadute extraprocessuali, in particolare nel sistema dei contratti pubblici. Il regime della prescrizione dell’illecito, che di fatto rende l’ente perseguibile senza limiti di tempo dopo la contestazione, creando un conflitto con le regole di accertamento della responsabilità dell’autore del reato presupposto, resta estraneo alla riforma, in contraddizione con il dichiarato intento di allineare il decreto 231 al modello della responsabilità penale. Infine, la revisione dei reati presupposto non dovrebbe essere affidata a una delega dal futuro incerto.
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