Riforma 231, l’onere della prova tocca al Pm

Per le Camere penali nessun favore alle imprese sulla colpa organizzativa. Perplessità sui termini di esercizio del giudizio di idoneità sul modello

Nessun ribaltamento dell’onere della prova a favore delle imprese. Semaforo verde anche per l’estinzione dell’illecito per l’ente che elimina le carenze organizzative. Perplessità invece sui termini del giudizio di idoneità del modello organizzativo, sull’obbligo di immediata iscrizione e sulla prescrizione. Arriva dalle Camere penali una delle prima analisi del disegno di legge di riforma del decreto 231 approvato a inizio agosto dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento.

Innanzitutto, il documento delle Camere penali sottolinea come, con la riforma, la colpa di organizzazione è elevata a elemento costitutivo dell’illecito, con superamento della distinzione tra reati degli apicali e dei sottoposti quanto al regime probatorio dell’esimente, e con definitivo abbandono, anche formale, del meccanismo di inversione dell’onere della prova. Una soluzione peraltro in linea con la giurisprudenza della Cassazione, dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014, che avevano ricondotto all’accusa l’onere probatorio sulla colpa di organizzazione, configurando a carico dell’ente un mero onere di allegazione alla sentenza n. 23401 del 2022 (Impregilo bis), che ha negato l’esistenza dell’inversione probatoria.

Convincente è poi la [...]

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