
Via libera al recepimento delle modifiche che interverranno sul Codice del consumo. Dai beni coinvolti alla proroga della garanzia: ecco le novità
Dopo essere finita al centro di una procedura d’infrazione per non aver rispettato la scadenza fissata dall’Ue (31 luglio 2026), l’Italia ha finalmente recepito la direttiva europea che sancisceil diritto alla riparazione dei beni difettosi (direttiva 2024/1799). Le nuove regole, dunque, entreranno in vigore a partire dal 22 ottobre e avranno effetto retroattivo: si applicheranno, infatti, su tutti i contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
A confermare, nero su bianco, la notizia dell’attuazione è stato il Dlgs 176/2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 7 ottobre. Il provvedimento, come è noto, interviene direttamente sul Codice del consumo con una serie di modifiche che puntano a implementare le tutele per i consumatori che scelgono di riparare l’elettrodomestico, lo smartphone o il computer malfunzionante invece di comprarne uno nuovo di zecca. In un ottica di upcycling che, da un lato, strizza l’occhio al risparmio e, dall’altro, alla lotta contro lo spreco alimentatadall’obsolescenza programmata.
Le disposizioni riguarderanno la riparazione di beni con difetti e malfunzionamenti che si verificano o si manifestano «al di fuori della responsabilità del venditore» e che rientrano nelle specifiche di riparabilità europee. Toccheranno una platea particolarmente ampia: oltre ai clienti, saranno coinvolti anche produttori, venditori e fornitori, riparatori e chi si occupa di procedure di ricondizionamento.
Guardando più nel dettaglio dei prodotti su cui la direttiva sarà applicabile, la lista tiene insieme lavatrici e lavastoviglie, asciugatrici, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, smartphone, tablet, televisori, monitor e device per l’archiviazione dei dati. Trovano spazio anche articoli a batterie come monopattini elettrici ed e-bike.
Tra le novità più significative c’è sicuramente l’introduzione del modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Al cliente che ne ha richiesto l’intervento – e prima di siglare qualsiasi contratto – il riparatore dovrà fornire, gratuitamente ed entro tempistiche ragionevoli, un modulo ad hoc.
Il documento (in formato cartaceo) dovrà riportare una serie di informazioni fondamentali: i dati anagrafici di chi ripara l’articolo interessato (inclusi contatti telefonici e indirizzo mail per facilitare le comunicazioni), le specifiche del bene difettoso, il tipo di intervento previsto, i tempi necessari per ultimarlo, l’eventuale disponibilità di articoli sostitutivi temporanei e le eventuali spese correlate, la possibilità di accedere a servizi accessori come rimozione, trasporto, riconsegna, il prezzo dell’operazione.
Questi dati resteranno validi per 30 giorni, un range di tempo utile al consumatore per valutare la convenienza o meno della proposta e capire se accettare oppure optare per alternative più vantaggiose.
Nel caso in cui, per valutare il guasto e capire se e come intervenire, fosse necessario fare un esame diagnostico preventivo, chi si occupa della riparazione dovrà naturalmente avvisare l’utente e, soprattutto, informarlo sul costo del servizio (che, a differenza del modulo, non sarà gratis).
Il consumatore, quindi, può chiedere al fabbricante selezionato in autonomia la riparazione del bene malfunzionante. Quest’ultimo non può rifiutarsi di aggiustarlo ma non è obbligato a farlo se, dopo le dovute analisi preventive, riscontra l’impossibilità dell’intervento. Può, quindi, passare la palla a un soggetto terzo.
La riparazione deve essere effettuata secondo parametri precisi: dev’essere gratuita o comunque fornita a un prezzo ragionevole; va ultimata entro tempistiche congrue dal momento che il fabbricante preleva materialmente il bene per tutta la durata dell’operazione, impedendo quindi al consumatore di usarlo (se col cellulare il problema è meno limitante, nel caso di una lavatrice il disagio può essere ben più fastidioso); nel caso in cui riparare l’articolo sia infattibile, il riparatore può proporre un’opzione ricondizionata.
Non potranno essere adoperate clausole contrattuali o tecnologie hardware e software che rischino di bloccare l’iter: il divieto decade solo in casi eccezionali.
Nel caso in cui il fabbricante sia localizzato al di fuori del territorio europeo, l’obbligo continua a valere ma ricade sul suo rappresentante autorizzato in Ue. In assenza di questa figura, subentra l’importatore. E se manca anche l’importatore, il distributore. Queste ultime due pedine possono poi scegliere se, soprattutto in casi critici, appaltare o meno la riparazione a terzi.
Quanto alle parti di ricambio, i fabbricanti devono prospettare prezzi contenuti e che, soprattutto, non scoraggino la riparazione. Sulle tipologie possono essere usati pezzi originali o compatibili, di seconda mano o ottenuti tramite stampa 3D, purché rispettino i requisiti dettati dalla normativa Ue.
Restando sempre sul tema prezzi, il pubblico deve poter fruire facilmente delle informazioni sulle cifre indicative dei servizi riparativi (ad esempio tramite siti web a libero accesso).
La seconda grossa novità riguarda la proroga della garanzia. Nel caso in cui l’elettrodomestico o il cellulare siano ancora protetti da garanzia e il consumatore opti per la riparazione, la direttiva consente un prolungamento di dodici mesi a partire dalla data di riparazione.
Passando poi all’articolo 2 del Dlgs, il focus si sposta sull’istituzione, presso il Mimit, di un Osservatorio nazionale sulla riparazione. L’obiettivo? Promuovere la cultura della riparazione, monitorarne l’andamento (analizzandone le buone pratiche e cercando di risolverne le criticità) e agevolare gli scambi tra le varie parti sociali e istituzionali coinvolte.
Ultime novità, ma non per importanza, la costituzione di una piattaforma online per la riparazione, che faciliterà l’incontro tra fornitori del servizio e clienti, e le misure attivate per la tutela del pubblico. Nel primo caso, entro il 31 luglio 2027 la Commissione Ue dovrà sviluppare l’interfaccia, di cui curerà anche la manutenzione: l’utilizzo sarà gratuito e il portale, per l’Italia, sarà gestito dal Mimit.
Nel secondo, invece, l’articolo 127-novies della direttiva impone che sui siti web di Mimit, ministero dell’Ambiente, Agcm e portale tuttoconsumatori.it del Consiglio nazionale consumatori siano predisposte sezioni ad hoc che riportino i diritti degli utenti.
Quanto, infine, alle sanzioni, a eccezione dei casi in cui ci sia reato, fabbricante, rappresentate, importatore, distributore o riparatore che contravvengano agli obblighi saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro. In caso di episodi gravi o recidiva, i limiti saranno raddoppiati. Ad accertare le trasgressioni sarà l’Agcm.

