Sì all’esclusione della esclusione messa alla prova per reati contro la Pa

Sì all’esclusione del traffico d’influenze illecite e turbata libertà del procedimento

È legittimo escludere dalla messa alla prova i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 180, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale, in merito ai dubbi sul contrasto con gli articoli 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, sollevati dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pescara. Sotto la lente del giudice delle leggi è finita la norma per la parte in cui esclude dalla sospensione del procedimento con messa alla prova i due delitti contro la Pa, in quanto puniti con la reclusione superiore a quattro anni e non compresi tra quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.

La Corte ha, anzitutto, affermato che la mancata inclusione dei due delitti tra quelli per i quali è consentita la messa alla prova non contrasta con la legge delega numero 134 del 2021, poiché rimetteva al legislatore delegato la selezione degli «ulteriori specifici reati» da includere, purché puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni e idonei a percorsi risocializzanti o riparatori, senza imporgli né di innalzare in via generale la soglia prevista dall’articolo 168-bis del Codice [...]

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