Tossico e alcoldipendenti: dal 21 agosto è possibile la detenzione domiciliare

Chi ne ha diritto, come fare richiesta, il programma terapeutico da seguire, le condizioni di revoca. Tutti i dettagli della nuova norma

Possibilità, per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, di scontare una pena in detenzione domiciliare presso strutture specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcoldipendenze. E poi, abrogazione del comma 6-bis dell’articolo 8 della legge 112/2024, che autorizzava una spesa massima di cinque milioni di euro annui per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture. Sono alcuni dei contenuti principali della legge 140/2026, recante «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti», pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 agosto.

In vigore dal 21 agosto, la norma prevede che, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova, in caso la pena detentiva – anche residua e congiunta a una pena pecuniaria – non sia superiore a otto anni, l’interessato possa chiedere, in ogni momento, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture specializzate per la cura e la riabilitazione dalle tossicodipendenze e alcoldipendenze.

La pena residua scende, invece, a quattro anni se il titolo esecutivo riguarda i reati all’articolo 4-bis della legge 354/1975, che comprende, tra gli altri, i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. I reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata, pur rientrando nel novero del 4-bis della legge 354/1975, prevedono un limite di pena di otto anni invece che di quattro.

È possibile, sulla base di un programma terapeutico socioriabilitativo semiresidenziale, chiedere di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalle strutture specializzate. In questo caso, però, la possibilità è preclusa a chi ha commesso i reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis della legge 354/1975, eccezion fatta per la rapina aggravata e l’estorsione aggravata.

Alla domanda presentata dall’interessato dovrà essere allegata l’indicazione della correlazione tra la dipendenza e il reato commesso, il programma terapeutico e la valutazione relativa all’accertamento della effettiva ed attuale condizione di dipendenza. Necessaria poi l’idoneità del programma al recupero del richiedente. Se il programma terapeutico è già in corso e se ne richiede la prosecuzione, si dovrà fornire anche una valutazione sull’andamento del programma stesso e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione dell’individuo. Anche in relazione a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica. L’istanza viene accolta se il tribunale ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e che prevenga il pericolo che commetta altri reati.

Il responsabile della struttura è incaricato di trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze e all’ufficio di esecuzione penale esterna competenti per il territorio una relazione semestrale sull’esecuzione del programma. In ogni momento sarà sua cura segnalare all’autorità giudiziaria eventuali violazioni, anche ai fini della revoca della detenzione domiciliare. Alla conclusione del programma, anche se determinata dalla rinuncia del soggetto che vi è sottoposto, l’ufficio di esecuzione penale trasmette all’autorità giudiziaria una relazione finale.

Se il programma non si conclude con esito positivo il tribunale di sorveglianza revoca la detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione emerga che l’esito negativo non si accompagna a violazioni delle prescrizioni. In questo caso è possibile richiedere, per non più di due volte, il trasferimento ad un’altra struttura. La revoca della detenzione domiciliare è disposta anche quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, è incompatibile con la prosecuzione della misura stessa e in caso di allontanamento dal luogo di detenzione. Se la revoca del programma avviene per violazione delle prescrizioni, la pena residua non può essere scontata con altra misura.

Se il programma terapeutico, invece, risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza può predisporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Oltre alle disposizioni per chi sia già stato condannato, la legge prevede anche la possibilità della definizione anticipata del processo per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti in attesa di giudizio. L’imputato può chiedere, quindi, una pena detentiva da scontare direttamente con le modalità della detenzione domiciliare in struttura. La pena detentiva, anche in questo caso, non può superare gli otto anni, che scendono a quattro in caso di reato ostativo (con le consuete eccezioni per rapina aggravata ed estorsione aggravata). Se la richiesta è ammissibile, all’imputato vengono concessi 60 giorni per produrre la documentazione sul programma terapeutico: in questo intervallo di tempo, i termini della custodia cautelare sono sospesi. Questa possibilità, però, non è prevista per i reati annoverati dall’articolo 444 comma 1-bis del Codice di procedura penale né, se la pena è superiore a due anni, per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o recidivo.

La legge potrà essere applicata ai procedimenti e processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè il 21 agosto, a esclusione di quelli per cui sia stata pronunciata una sentenza di primo grado. L’imputato potrà formulare la richiesta anche nei processi penali in corso di dibattimento in cui, al 21 agosto, sia decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1 del Codice di procedura penale, che disciplina la richiesta di applicazione della pena. Su richiesta dell’imputato, che fornisce elementi di prova della condizione di dipendenza, il dibattimento è sospeso per almeno 45 giorni per valutare la possibilità di richiedere l’applicazione della detenzione in struttura. In questo periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare. Viene modificato, infine, l’articolo 656 del Codice di procedura penale, che disciplina l’esecuzione delle pene detentive.

Per l’attuazione delle disposizioni della legge, è previsto un fondo con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026.

Articoli correlati