
Illegittima l’intangibilità del minimo di 50.000 euro
Troppo elevata la sanzione minima di 50mila euro per la trasgressione al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Questa la conclusione della Corte costituzionale che, con la sentenza 172 depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 87 del 2018.
La Corte, dopo aver ricostruito lo scenario normativo e giurisprudenziale in cui si colloca il divieto, ha ricordato come attorno al settore del gioco ruota una molteplicità di interessi in grado di incidere su più beni costituzionali (la sicurezza, l’ordine pubblico, la libertà di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva).
Il divieto si caratterizza per avere un perimetro, oggettivo e soggettivo, particolarmente ampio, comprendendo, da una parte, differenti tipologie di condotte, tutte accomunate però dal tratto illecito dell’integrare forme di pubblicità vietata del gioco, e, dall’altra, distinte categorie di destinatari.
Per la sua violazione il meccanismo sanzionatorio è strutturato su due binari: il primo dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della pubblicità; il secondo prevede che l’importo della sanzione deve essere «in ogni caso non inferiore, per ogni violazione a euro 50mila». La [...]
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