
Per l’avvocato generale della Corte Ue è una discriminazione basata sul sesso la combinazione tra divieto di tatuaggi e obbligo di una divisa specifica
Costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso il divieto, per le agenti di Polizia, di avere tatuaggi visibili quando si indossa l’uniforme se tale divieto è abbinato all’obbligo di una divisa specifica per le donne. Questa l’opinione dell’avvocato generale della Corte Ue nella causa C-320/25. Occorrerà verificare, una volta giunti a sentenza, se i giudici concordano con tale giudizio.
Una donna è stata esclusa dal concorso per diventare agente di Polizia in quanto ha un tatuaggio sul polpaccio sinistro che risulterebbe visibile quando indossa la divisa per le cerimonie che prevede, in via ordinaria, la gonna al posto dei pantaloni. A fronte di tale decisione, l’aspirante poliziotta ha presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo che la decisione integri una discriminazione fondata sul sesso, vietata dal diritto dell’Unione europea. Il Tar ha ordinato l’ammissione della candidata alle fasi successive del concorso, in attesa della sentenza di merito.
Successivamente il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro la sospensiva del Tar affermando che l’esclusione a causa del tatuaggio visibile quando si utilizza la divisa da cerimonia non è discriminatoria. Il Tar non ha condiviso questa posizione e ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte Ue prima di decidere, evidenziando che tale divisa è utilizzata solo in occasioni di alto profilo istituzionale, che anche in queste occasioni le donne possono essere autorizzata a indossare i pantaloni e che tale divisa non è quella abituale.
Le regole italiane stabiliscono da un lato che gli agenti di Polizia non possono avere tatuaggi visibili quando vestono l’uniforme e dall’altro che le divise ordinarie sono differenti per uomini e donne. Tali disposizioni considerate isolatamente, afferma l’avvocato generale, non sono illegittime, ma la combinazione delle due costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso perché determina un trattamento meno favorevole di una persone rispetto a un’altra che si trovi in una situazione analoga. In pratica, nel caso specifico, la donna viene esclusa dal concorso mentre un uomo con un tatuaggio sul polpaccio viene ammesso.
In base alla direttiva Ue 2006/54 è consentita una differenza di trattamento sull’accesso al lavoro in base a una caratteristica specifica di un sesso, ma solo a fronte della natura particolare o del contesto dell’attività lavorativa e se la caratteristica è essenziale e determinante e se l’obiettivo è legittimo e il requisito proporzionato.
Secondo il Governo italiano, l’uniforme da cerimonia veicola al pubblico i valori tradizionali delle forze di polizia e garantisce l’uniformità, facilitando il riconoscimento da parte del pubblico. Per l’avvocato generale, però, il margine di discrezionalità nella scelta delle uniformi non può giustificare una discriminazione e ha ripreso quanto evidenziato dal Tar Lazio, cioè che sono comunque consentite deroghe all’obbligo della gonna. Quindi il divieto di partecipazione al concorso non è coerente con quanto è possibile successivamente.
Inoltre il divieto di partecipazione alle cerimonie delle donne con tatuaggi visibili «è chiaramente sproporzionato rispetto al vantaggio simbolico costituito dalla partecipazione occasionale degli agenti di sesso femminile ad attività cerimoniali in divisa ordinaria».
Quanto alla finalità della divisa, di consentire una migliore identificazione e uniformità delle forze di polizia, secondo l’avvocato generale «è difficile ammettere che sia necessario che un agente di polizia di sesso femminile indossi una gonna per essere identificato come agente di polizia durante le cerimonie. Indossare pantaloni avrebbe lo stesso effetto». Inoltre ha argomentato che, se tutti indossassero i pantaloni, sarebbe ancora più facile l’identificazione e uniformità.
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