
Gli alcolici non rientrano nel diritto a un’alimentazione sana, malgrado un decreto del Presidente della Repubblica ne ammetta un consumo limitato
Il consumo di bevande alcoliche non rientra nel diritto a un’alimentazione sana, nè in un altro diritto soggettivo che si possa far valere davanti al giudice. È solo l’aspirazione a un bene della vita non necessario o indispensabile. Partendo da questo principio la Cassazione ha accolto il ricorso della casa circondariale e del ministero della Giustizia contro il via libera del magistrato di sorveglianza all’acquisto e al consumo di bevande alcoliche – come chiesto da un detenuto – nei limiti consentiti da un decreto del Presidente della Repubblica del 2000.
Con l’articolo 14, infatti, il provvedimento presidenziale, pur vietando l’ingresso dall’esterno di bevande alcoliche nelle carceri, ammette l’acquisto nello spazio interno. E, dunque, il consumo fino a mezzo litro al giorno di vino di gradazione non superiore ai 12 gradi e un litro al giorno di birra. Un’apertura che il detenuto riteneva violata con la restrizione imposta nell’istituto di massima sicurezza nel quale si trovava ristretto. Per la Suprema corte, però, il no è legittimo e correttamente motivato. Il provvedimento del Presidente della Repubblica apre infatti al consumo negli spazi comuni – salvo ragioni di sicurezza – mentre nello specifico questi non c’erano, i pasti erano, dunque, consumati nelle celle.
Circostanza che non consentiva di garantire un controllo efficace del consumo degli alcolici. La possibilità di far entrare gli alcolici nella camere di detenzione può, infatti, ad avviso dell’Amministrazione, consentire un accumulo delle bevande mettendo così a rischio la salute dei detenuti, soprattutto per quelli che assumono farmaci. Questo oltre a mettere a rischio la sicurezza, perché può compromettere la capacità di controllodei detenuti, aumentare il rischio di comportamenti aggressivi e violenti, particolarmente pericolosi in un contesto di alta sicurezza, compromettere l’efficacia dei programmi [...]
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