Vino e birra in carcere non rientrano nei diritti inalienabili del detenuto

Gli alcolici non rientrano nel diritto a un’alimentazione sana, malgrado un decreto del Presidente della Repubblica ne ammetta un consumo limitato

Il consumo di bevande alcoliche non rientra nel diritto a un’alimentazione sana, nè in un altro diritto soggettivo che si possa far valere davanti al giudice. È solo l’aspirazione a un bene della vita non necessario o indispensabile. Partendo da questo principio la Cassazione ha accolto il ricorso della casa circondariale e del ministero della Giustizia contro il via libera del magistrato di sorveglianza all’acquisto e al consumo di bevande alcoliche – come chiesto da un detenuto – nei limiti consentiti da un decreto del Presidente della Repubblica del 2000.

Con l’articolo 14, infatti, il provvedimento presidenziale, pur vietando l’ingresso dall’esterno di bevande alcoliche nelle carceri, ammette l’acquisto nello spazio interno. E, dunque, il consumo fino a mezzo litro al giorno di vino di gradazione non superiore ai 12 gradi e un litro al giorno di birra. Un’apertura che il detenuto riteneva violata con la restrizione imposta nell’istituto di massima sicurezza nel quale si trovava ristretto. Per la Suprema corte, però, il no è legittimo e correttamente motivato. Il provvedimento del Presidente della Repubblica apre infatti al consumo negli spazi comuni – salvo ragioni di sicurezza – mentre nello specifico questi non c’erano, i pasti erano, dunque, consumati nelle celle.

Circostanza che non consentiva di garantire un controllo efficace del consumo degli alcolici. La possibilità di far entrare gli alcolici nella camere di detenzione può, infatti, ad avviso dell’Amministrazione, consentire un accumulo delle bevande mettendo così a rischio la salute dei detenuti, soprattutto per quelli che assumono farmaci. Questo oltre a mettere a rischio la sicurezza, perché può compromettere la capacità di controllodei detenuti, aumentare il rischio di comportamenti aggressivi e violenti, particolarmente pericolosi in un contesto di alta sicurezza, compromettere l’efficacia dei programmi trattamentali, interferire con le terapie e favorire il rischio di comportamenti autolesionistici.

Motivazioni valide per la Cassazione che si discosta, dunque, dalla decisione del magistrato di sorveglianza che ha accolto il reclamo del detenuto, affermando che l’articolo 14 sancisce un diritto soggettivo comprimibile solo per specifiche ragioni relative al singolo detenuto. Un diritto sul quale non possono incidere difficoltà organizzative.

Inoltre il divieto generalizzato viola il principio di ragionevolezza e proporzionalità, traducendosi in un sacrifico del diritto del detenuto, in assenza dell’adozione o anche della sola sperimentazione di modalità organizzative utili a superarlo. Per la Suprema corte, però, il Tribunale di sorveglianza non aveva neppure il potere di analizzare la questione, perché questa non riguardava il «pregiudizio grave e attuale di un diritto soggettivo». Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza è ammesso, infatti, solo per tutelare «posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto”, incise da condotte dell’Amministrazione dalle quali derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».

I giudici di legittimità ricordano che la detenzione può limitare, anche in modo significativo, l’ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona. Anche come diretta conseguenza di misure e provvedimenti organizzativi adottati per disciplinare la vita degli istituti e a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio della natura rieducativa del trattamento. 

Misure e provvedimenti che devono, però, essere ragionevoli e proporzionati. Nel caso esaminato, conclude la Corte, non è stato leso un diritto soggettivo che avrebbe giustificato il reclamo. Il consumo di bevande alcoliche non è, infatti, «riconducibile al diritto a una alimentazione sana, nè ad altro diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale, trattandosi di aspirazione a un bene della vita che non si qualifica per la sua necessarietà o indispensabilità». L’acquisto di vino e/o birra, riguarda le modalità organizzative del trattamento inframurario. E non rientra nel raggio d’azione del giudice.

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