Voli: dai virus all’instabilità politica, quando la cancellazione è giustificata

In caso di circostanze eccezionali le compagnie sono esonerate dall’obbligo di riconoscere una compensazione economica

Instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Sono alcune circostanze eccezionali che giustificano la cancellazione del volo e dunque escludono l’obbligo per le compagnie di riconoscere ai passeggeri che restano a terra una compensazione economica per il disagio sopportato, prevista in genere a prescindere dalla prova del danno economico o di altra natura subito.

La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso di un passeggero il cui sogno di lasciare Milano per il fascino e la spiritualità della Tahilandia era sfumato: un viaggio a Bangkok cancellato per ragioni di salute pubblica, in tempi di pandemia. Al cliente del vettore aveva dato ragione il giudice pace e torto la Corte d’Appello. E la Suprema corte concorda con quest’ultima. Durante il Covid, infatti, la compagnia aveva potuto invocare il verificarsi di circostanze eccezionali che non gli lasciavano nessun margine di intervento. Ma i rischi per la salute non sono certamente la sola ragione che consente alle compagnie aeree di restare indenni dalla compensazione pecuniaria – nel caso in cui le partenze siano annullate – rimanendo nel pieno rispetto delle norme adottate a livello nazionale e internazionale.

Le circostanze eccezionali scattano, [...]

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