Niente Daspo urbano per il parcheggiatore abusivo

Il parcheggiatore abusivo non può essere colpito dal Daspo urbano, in assenza di ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene o giustizia. E dunque non risponde del reato previsto dall’articolo 650 del Codice penale, sull’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ma va punito con la sanzione amministrativa ad hoc indicata dal Codice della Strada. La Corte di cassazione, con la sentenza 40122, accoglie dunque il ricorso del parcheggiatore non autorizzato per aver violato l’ordine di restare fuori da una piazza, che il Questore aveva indicato come off limits per lui. Un reato per il quale la Corte d’Appello aveva confermato la condanna a due mesi di arresto pronunciata in prima battuta dal Tribunale.

Il rischio per la sicurezza pubblica

Per la Suprema corte una decisione non condivisibile. I giudici di legittimità chiariscono, infatti, quali sono lqe ipotesi nelle quali è configurabile la violazione del cosiddetto Daspo urbano, introdotto in Italia con il Dlgs 14/2017, come “misura a tutela del decoro di particolari luoghi. Una norma che ha l’obiettivo dichiarato di garantire la sicurezza delle città. Proprio partendo dalla ratio della legge, la Cassazione sottolinea che è necessario che la sicurezza sia messa a rischio dalle azioni, finite nel mirino del questore. E non è il caso del parcheggiatore abusivo.

La verifica del giudice

L’inosservanza dei divieti dell’autorità deve, infatti, riguardare: “Un ordine specifico, impartito ad un soggetto determinato in occasione di eventi e circostanze tali da far ritenere che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia”. Altra circostanza che legittima il provvedimento è se questo “è adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione”. Il giudice è dunque tenuto a verificare la legalità sostanziale dell’ordine, che si presume violato dal punto di vista di tre profili tradizionali: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. Nel caso manchi il presupposto per imporre il Daspo l’atto, come nel caso esaminato, non è legittimo.

Fonte: Il Sole 24 Ore