Non è minore non accompagnato il bambino ucraino se ha un tutore internazionale
Il Console ucraino può agire in giudizio per contestare le misure prese dal tribunale dei minorenni per il minore orfano che fugge dalla guerra, considerato, a torto, non accompagnato, perché lui stesso ha nominato un tutore internazionale. La Corte di cassazione, con la sentenza 23731, accoglie il ricorso del diplomatico ucraino, al quale era stato negato il diritto di partecipare al procedimento che riguardava un bambino arrivato in Italia, come molti altri, dall’Ucraina – dove era ospite di un orfanotrofio – per l’imposizione della legge marziale in conseguenza della guerra con la Russia. Il tribunale dei minori dopo aver contestato la legittimazione del console, aveva disposto l’affidamento del bambino ai servizi sociali e dato indicazioni per il collocamento e altre misure. Infine aveva confermato la nomina di un legale italiano come tutore. La Suprema corte dà invece ragione al console. A partire dal diritto di inserirsi nel giudizio per contestare le misure adottate, per il minore straniero considerato non accompagnato, visto che lui stesso aveva nominato per lui un tutore internazionale.
Il ruolo del console
Passi che aveva la facoltà di fare. La Cassazione ricorda, infatti, che, secondo la dottrina più attenta «il console è all’estero, rispetto ai suoi connazionali, ciò che all’interno sono contemporaneamente il prefetto e il questore, il notaio e l’ufficiale di stato civile, il capitano di porto e il provveditore agli studi».
Indipendentemente dalla fonte normativa che le prevede e ne disciplina l’esercizio, convenzionale o consuetudinaria, le funzioni consolari sono dunque riconducibili a due grandi categorie: quelle attinenti alla protezione dei diritti e degli interessi dei connazionali, nonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio. Detto questo gli ermellini ripercorrono le fonti nazionali e sovranazionali e gli accordi sulla tutela dei minori anche in caso di guerra, dal cosiddetto “decreto accoglienza” allo specifica norma relativa alla gestione dell’emergenza per gli sfollati ucraini sfuggiti al conflitto bellico con la Russia: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 , intitolato «Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso».
Il Piano per l’accoglienza degli sfollati
In questo ambito è stato adottato un Piano, che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti. Piano che lascia comunque ferme le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e, in particolare, dalla Convenzione dell’Aja del 1996, ratificata dall’Italia con legge n. 101/2015 del 2015, riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Nell’ultimo aggiornamento del 5 maggio 2022 si richiama la definizione di minore straniero non accompagnato, contenuta nell’articolo 2 della legge 47/2017, e si prevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di ‘“minori stranieri non accompagnati” e che ad esempio «è Msna un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell’istituto ove erano accolti in Ucraina che non possano dimostrare di esserne legalmente responsabili». Al console invece è concesso dimostrare che la nomina di un tori internazionale taglia la strada ai provvedimenti dello Stato di accoglienza. Sarà sempre però compito del giudice interno decidere. Il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l’affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile, infatti, davanti alla Corte d’appello e la decisione quest’ultima è ricorribile per Cassazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore