Non è risarcibile lo shock tributario per l’errore del commercialista
Lo “shock tributario” non può essere risarcito dal commercialista che sbaglia, se le conseguenze dell’incontro con il Fisco, non sono poi così devastanti. La Cassazione ha così respinto il ricorso contro il no alla richiesta di risarcimento dei danni biologici, fatta da una contribuente al suo contabile, accusato di aver scritto per sbaglio una dichiarazione infedele. Svista che aveva comportato un lungo accertamento e un versamento di circa 9mila euro sanzione compresa.
La vicenda
La vicenda aveva provocato nella contribuente uno “shock tributario” certificato da un dirigente medico. Patologia, che aveva impedito alla donna di continuare a lavorare con le stesse performance di prima. Il pregiudizio era stato messo nero su bianco nella relazione psichiatrica nella quale si «descriveva un grave disturbo dell’adattamento (grave reazione ansioso depressiva cronica) dovuto a stress professionale e tributario» con rilevante e persistente perdita di funzionamento relazionale e lavorativo, per il quale «si prescriveva terapia psicofarmacologica».
Una malattia psichiatrica in virtù della quale la ricorrente lamentava di aver subito una notevole riduzione del reddito degli ultimi anni, passando da 41.846 euro nel 2013 a 25.754 con una contrazione di circa il 40% fino a chiudere l’attività nel 2015. L’anno successivo la donna aveva fatto una visita medico-legale per accertare la natura e l’entità delle lesioni riportate e la valutazione del danno conseguente, «risultava quindi soddisfatto il rapporto di causalità materiale tra l’evento subito e la malattia cronica neuropsichiatrica diagnosticata».
Lo stress tributario certificato dal medico
Il Tribunale di Parma aveva però quantificato in poco più di 700 euro il solo risarcimento patrimoniale, basandosi sulla maggiore imposta dovuta per i redditi non dichiarati e le spese erroneamente fiscalmente dedotte dall’imponibile, che la signora avrebbe dovuto comunque pagare, a prescindere dalla negligenza del contabile.
Il Tribunale aveva invece respinto la domanda di risarcimento del danno alla persona e quella patrimoniale per lucro cessante, considerando la «non particolare rilevanza della negligenza professionale del consulente contabile in relazione alla complessiva vicenda, non avente risvolti penali, né connotati di gravità tali da cagionare, secondo criteri di normalità, una così significativa patologia psichica in capo all’attrice, da considerarsi quindi quale evento non eziologicamente ricollegabile, sotto il profilo della proporzionalità, agli inadempimenti ascrivibili al convenuto».
Fonte: Il Sole 24 Ore