Obbligo di polizze catastrofali senza sanzioni efficaci: a rischio la mutualità

L’obbligo di assicurazione dei rischi correlati alle catastrofi naturali per gli immobili delle imprese, previsto dalla legge 213/2023, si avvicina: andrà in vigore il 1° gennaio 2025 (salvo possibili proroghe) e il Dm attuativo è ormai quasi pronto. Ma restano dubbi sulla sostenibilità: l’obbligo riguarda rischi di rilevantissimo impatto pubblico e non facilmente assicurabili, quindi per garantire gli indennizzi occorre tra l’altro limitare l’evasione. Senonché la legge non ha previsto sanzioni per chi non si assicura. Una lacuna colmabile indirettamente solo nel caso delle grandi imprese.

Il problema della sostenibilità e il Codice civile

Le catastrofi naturali comportano rischi gravi, i cui pesanti effetti distruttivi sono ulteriormente aggravati dalla loro diffusione simultanea. Ciò mal si concilia con le regole della compensazione mutualistica tra assicurati sinistrosi e assicurati virtuosi su cui si fonda la tecnica delle assicurazioni.

Così non sembra un caso se il Codice civile esprime un sostanziale disfavore sulla copertura assicurativa delle catastrofi: l’articolo 1912 dispone che «salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari». Il che vuol dire che quei fenomeni non sono normalmente assicurabili, salvo che una compagnia lo voglia comunque fare (disponendo però di adeguate garanzia di solvibilità).

Il ruolo della Sace e la convenzione

Ben si spiega, dunque, perché il modello che s’intende instaurare, fondato addirittura su un obbligo a contrarre a carico delle compagnie, richiede anche la compartecipazione tra il sostegno pubblico e il mercato assicurativo privato. L’articolo 1, comma 108 della 213/2023 ha previsto l’intervento riassicurativo della Sace, autorizzata a concedere ad assicuratori e riassicuratori (a condizioni di mercato e dietro garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso) una copertura fino al 50%, entro un limite complessivo di 5 miliardi di euro per il 2024 (e variabile nel biennio successivo).

Tale intervento riassicurativo (su base proporzionale) è regolato da una convenzione con la Sace, il cui schema è allegato alla bozza del Dm attuativo. Vi sono disciplinate, tra l’altro, regole di adesione da parte delle compagnie, obblighi e diritti di riassicuratore e riassicurati, fattispecie non coperte, modalità di calcolo del premio di riassicurazione, diritti di surrogazione, di ispezione e di verifica da parte del riassicuratore nonchè la regolazione dei conti tra le parti.

Fonte: Il Sole 24 Ore