Occupazione: bonus giovani, donne e Sud. Dai requisiti al cumulo, guida alle nuove regole

Occupazione: bonus giovani, donne e Sud. Dai requisiti al cumulo, guida alle nuove regole

Il decreto Coesione (dl 60/2024) ha previsto alcuni incentivi a sostegno dell’occupazione (articoli 22, 23 e 24): Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. In attesa del via libera della Commissione europea alla fruizione, una circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (n. 7/2024) ha posto sotto la lente queste soluzioni, e lo ha fatto sulla base di alcuni aspetti: la platea dei beneficiari, la misura degli incentivi, le procedure di attuazione e le condizioni per l’effettiva fruizione.

I Bonus – si ricorda – hanno lo scopo di aumentare l’occupazione giovanile stabile e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni; favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali promuovendo, presso datori di lavoro privati fino a 10 lavoratori occupati, l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24.

BONUS GIOVANI

Requisiti

La soluzione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di persone con meno di 35 anni, quindi fino a 34 anni e 364 giorni sarà possibile rientrare potenzialmente nell’ambito di applicazione. L’incentivo ricalca l’esonero contributivo parziale previsto dalla legge 205/2017, prevedendo tra i requisiti quello che il giovane, alla data di assunzione incentivata, non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. Pertanto i requisiti per il giovane assunto sono due: un’età anagrafica inferiore ai 35 anni e l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa. I consulenti del lavoro spiegano che per assenza di una pregressa occupazione a tempi indeterminato evidentemente con contratto di lavoro subordinato «si deve ritenere quindi che non costituiscano causa ostativa rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa». È previsto che il bonus spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La soluzione

La soluzione prevede l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo di 500 euro su base mensile per ciascuna assunzione o trasformazione, per u periodo massimo di 24 mesi. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il massimale va ridotto in maniera proporzionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore