Oro e contanti, arriva la stretta doganale: soglia a 10 mila euro
Definizione aggiornata di «denaro contante», che tiene conto dell’evoluzione tecnologica, nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.
Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee di circolazione del denaro liquido (Regolamento Ue 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri nella serata del 9 dicembre, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta/asset in entrata e in uscita dall’Unione,
Il contante «allargato»
Nella sfera del «contante» – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Ancora, sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %. Oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.
Il «trattenimento» in dogana
Il passaggio di questi titoli al portatore, contanti compresi, deve essere dichiarato in dogana a partire dal valore di 10 mila euro, anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma «non accompagnato». In queste ipotesi la Gdf e le autorità doganali – e in tutti i casi ci sia anche il solo «sospetto» di attività criminosa -, possono disporre il trattenimento integrale della somma, anche sotto soglia, per 30 giorni, estensibili nel caso di indagini.
Per sbloccare il contante trattenuto o sequestrato, chi ha commesso la violazione può sempre beneficiare della definizione con oblazione, ma con percentuali più alte rispetto alla norma, abroganda, del 2008: l’infrazione viene estinta pagando il 15 % del denaro eccedente la soglia (fino a 10mila euro) 10mila euro, o del 30 % fino a 40.000 euro di sconfinamento. Per violazioni più gravi non è ammessa l’estinzione “pagata”.
Fonte: Il Sole 24 Ore