Pannelli fotovoltaici, indicazione e sconto in Redditi o nel 730 in base agli interventi

Le spese sostenute nel 2023 per la realizzazione di opere finalizzate al recupero del patrimonio edilizio con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energie (pannelli fotovoltaici), detraibili dall’Irpef al 50% in dieci quote annuali, devono essere inserite nei righi RP41-RP47 nel modello Redditi persone fisiche 2024 da trasmettere telematicamente entro il 31 ottobre (o nei righi E41-E43 per chi dovesse ancora inviare il 730 entro il 30 settembre), senza inserire nella colonna 2 alcun codice relativo alla «tipologia di intervento». Se, infatti, si inserisce il codice «16», la detrazione non è quella del 50% del bonus casa, ma quella del superbonus del 90% o del 110% (da ripartire in 4 quote annuali, 10 quote solo per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025), dedicato al fotovoltaico «trainato» dal super ecobonus (codici «30», «31», «32» e «33» della sezione IV del quadro E) o dal super sisma bonus (codici da «5» a «11»). A ricordarlo è una Faq dell’agenzia delle Entrate del 13 settembre 2024, consapevole del fatto che per il fotovoltaico l’unico codice disponibile è il «16» ed è facile commettere l’errore di inserirlo erroneamente.

Accumulo

Anche per l’installazione di sistemi di accumulo agevolati con la detrazione del risparmio energetico all’interno del bonus casa (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir) non va indicato alcun codice nella colonna 2 relativa alla «tipologia di intervento», mentre se è un intervento trainato dal superbonus ed è integrato con gli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, il codice da utilizzare è il «17» (detrazione del 90% o 110%). Si ricorda che anche per il bonus casa, «l’installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico», ma può rientrare tra gli impianti agevolati con la detrazione Irpef del 50% del bonus casa «energetico», se la loro installazione è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, così, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso e in grado di migliorarne le potenzialità (risposta 8/2018 e circolare 7/2018).

Ritiro dedicato e scambio sul posto

In attesa dell’attuazione dell’invio da parte del Gse alle Entrate dei dati per la precompilata relativi agli importi percepiti dalle persone fisiche per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto (eccedenze), previsto dall’articolo 20 del decreto attuativo della riforma fiscale sugli adempimenti (Dlgs 1/2024), che si auspica sia operativo già per i redditi percepiti nel 2024 (circolare n. 8/E/2024, paragrafo 1.3, e relazione illustrativa al decreto Adempimenti), anche per il 2023, l’importo percepito per la cessione parziale dell’energia nell’ambito del ritiro dedicato e per le eccedenze dello «scambio sul posto» devono essere inseriti nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 da parte delle persone fisiche, in quanto trattasi di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 comma 1, lettera i, del Tuir). In particolare, questi importi vanno inseriti nel rigo D5, codice 1, del modello 730 o rigo RL14, colonna 2, del modello Redditi Pf (Faq del Gse del 26 febbraio 2022, aggiornata il 13 maggio 2024).

Fonte: Il Sole 24 Ore