Patente a punti, sospensione di attività in caso di infortunio mortale per “colpa grave” nell’edilizia

I casi di revoca della patente

La patente è revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità della dichiarazione fatta. Dopo dodici mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Nella versione definitiva del testo è previsto che se nei cantieri si verifica un infortunio mortale imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, scatta in automatico la sospensione, mentre nella bozza precedente del decreto ministeriale questa era una possibilità.

La durata della sospensione della patente fino a 12 mesi è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive: contro il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

I punteggi: da 30 a 100 crediti

In base al decreto Pnrr che ha introdotto lo strumento, il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi: per infortunio mortale si tolgono 20 punti, 15 per assoluta inabilità permanente al lavoro, 10 per malattia professionale, e non si può operare nei cantieri mobili con meno di 15 crediti.

Fonte: Il Sole 24 Ore