Più trasparenza dalle banche sui benchmark per i tassi di interesse

Più trasparenza dalle banche sui benchmark per i tassi di interesse

In arrivo modifiche alle clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse sui principali prodotti bancari e finanziari, ossia i conti correnti, altre forme di deposito e i finanziamenti. È uno degli effetti della delega contenuta nell’articolo 6, comma 3, della legge europea 127/2022, entrata in vigore lo scorso 10 settembre, per l’attuazione di talune disposizioni del regolamento (Ue) 2016/1011 sugli indici di riferimento (cosiddetto regolamento Benchmark o Bmr). Un indice di riferimento è un parametro utilizzato per determinare l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario (o il suo valore), oppure un indice che misura la performance di un fondo di investimento (ad esempio, Euribor, Libor, Irs, tasso Bce e così via).

Queste misure vengono utilizzate su un’ampia gamma di strumenti finanziari e per l’indicizzazione di mutui e di prestiti bancari alle famiglie e alle imprese. La disponibilità di indici robusti è importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari, per la conduzione della politica monetaria e per la stabilità finanziaria. Per questa ragione il legislatore comunitario ha riformato la disciplina in materia per garantire l’integrità e l’accuratezza dei benchmark finanziari, entrambe messe a rischio da alcuni episodi di manipolazione.

Aggiornamento continuo della clientela

In questo contesto, la legge delega stabilisce, innanzitutto, che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet, i piani interni in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Benchmark. Si tratta di documenti che specificano le azioni che i soggetti sottoposti a vigilanza intendono intraprendere nel caso si verifichino variazioni o cessazioni. I piani, ove possibile, identificano uno o più indici di riferimento alternativi da utilizzare in sostituzione a quelli la cui fornitura sarebbe sospesa, indicando il motivo per cui essi sarebbero delle valide alternative.

Secondo la legge delega, l’aggiornamento dei piani dovrà essere portato a conoscenza della clientela nelle comunicazioni periodiche, tramite una specifica informativa che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet della banca e dell’intermediario finanziario. Per la prima applicazione delle norme i soggetti obbligati avranno un anno di tempo dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. È previsto che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani interni, le modifiche all’indice di riferimento, o di quello sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice applicato al contratto.Nel caso si verifichino le variazioni o le cessazioni, esse dovranno essere comunicate alla clientela 30 giorni prima della loro efficacia.

Il recesso

La rettifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In quest’ultimo caso il cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Occorre tener presente che qualora non siano state rispettate le prescrizioni, le modifiche o la sostituzione dell’indice di riferimento saranno inefficaci. In tale caso si applicherà l’indice sostitutivo previsto nel piano interno della banca. Qualora tale indice non sia stato definito, occorrerà fare riferimento alle previsioni del Tub che stabilisce un tasso nominale minimo e uno massimo da applicare, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, facendo riferimento ai buoni ordinari del tesoro annuali o a titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore