Processo tributario, testimonianze ammesse solo con l’ok del giudice
Via libera all’ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, a partire dai ricorsi notificati dal 16 settembre 2022. Lo prevede la riforma introdotta con la legge 130/2022, che ha riscritto l’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992.
Nella normativa previgente, tuttora applicabile ai procedimenti avviati prima del 16 settembre, l’articolo 7 stabiliva il divieto assoluto della prova testimoniale. Un divieto che è stato però stemperato dall’evoluzione giurisprudenziale formatasi anche in forza delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
Già con la sentenza 18/2000 la Corte costituzionale ha affermato che, in virtù dei principi del giusto processo, che richiedono parità di armi tra Fisco e contribuente, quest’ultimo deve poter introdurre nel giudizio tributario le dichiarazioni dei terzi, alla pari di quanto è concesso all’amministrazione finanziaria. Tali dichiarazioni, da chiunque prodotte, hanno però mera natura indiziaria, e non propriamente probatoria.
La Cedu, inoltre, con la nota sentenza “Jussila c/Finlandia” del 23 novembre 2006 ha avuto modo di chiarire che il divieto assoluto di prova testimoniale è incompatibile con i principi del giusto processo, sanciti nell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche nell’ambito del processo tributario, qualora da tale divieto il contribuente possa subire un grave pregiudizio (in questo senso, anche la Cassazione 24531/2019). Non vi è dubbio, quindi, che i tempi fossero maturi per apportare dei correttivi alla regola originaria dell’articolo 7 del Dlgs 546/92.
Strumento eccezionale
A partire dai ricorsi proposti dal 16 settembre 2022, il giudice – sia in primo che in secondo grado – può ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, con le modalità di cui all’articolo 257-bis del Codice di procedura civile, ad alcune condizioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore