Quotazione di Pmi con bonus fino al 2027
La legge di Bilancio proroga il bonus quotazioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 per le Pmi interessate a quotarsi su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf). Si tratta di una misura di sostegno alla quotazione, rivolta alle realtà più piccole, nel momento in cui sui listini si assiste a un marcato fenomeno di delisting, nonostante gli sforzi compiuti in particolare con la legge Capitali del 2024 per lo sviluppo del mercato dei capitali nel nostro paese.
Termini e plafond
La misura è prevista dal comma 449 della legge 207/2024, che interviene su quella originaria del bonus quotazioni contenuta nella legge 205/17. In particolare l’agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2027. A livello di plafond di credito d’imposta utilizzabile, che rappresenta il quantum di rifinanziamento dell’agevolazione, è pari a 6 milioni per il 2025 e a 3 milioni per il 2026 e 2027. Vediamo come impatta il tutto.
Tax credit e destinatari
A fronte dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione, si avrà diritto a un credito d’imposta, fino a un importo massimo pari a 500mila euro, commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027 per la finalità in questione. I destinatari sono le Pmi di definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) in relazione ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un Mtf di uno Stato membro Ue o See. Considerato che i destinatari sono appunto le Pmi, la misura è rivolta perlopiù al segmentoEuronext growth (ex Aim Italia), che è un Mtf e costituisce il listino peculiare di queste imprese.
Si tratta di un credito d’imposta aggiuntivo, che non soggiace né al limite generale delle compensazioni pari a due milioni, né tantomeno a quello di 250mila euro per i crediti d’imposta da quadro RU. L’utilizzo in compensazione avviene dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
Attività ammissibili
Il credito d’imposta è stato disciplinato dal decreto del Mise del 23 aprile 2018. In base all’articolo 4 le attività ammissibili sono quelle finalizzate:
Fonte: Il Sole 24 Ore