Radiato il prof di diritto che chiede favori sessuali in cambio degli esami

Radiato il prof di diritto che chiede favori sessuali in cambio degli esami

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 3751/2024) rischia la radiazione dall’albo degli avvocati il professore universitario di diritto che induca i propri studenti a rapporti sessuali finalizzati al superamento degli esami.

La vicenda

Nella vicenda analizzata dalla Suprema corte il docente era accusato di violazione del codice deontologico forense per essere volontariamente venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro, non salvaguardando, così, l’immagine della professione forense innanzi ai terzi. Dal momento che, nella sua qualità di professore ordinario, aveva abusato della sua qualità e dei suoi poteri e aveva indotto studenti e studentesse a dare o promettere rapporti sessuali a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi titolari di altre cattedre, fornendo rassicurazioni in ordine al superamento dei relativi esami e del proprio stesso corso d’insegnamento.

Il professore era anche accusato di aver indotto i propri stessi praticanti in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato a dare o promettere rapporti sessuali, a fronte dell’impegno a farsi mediatore con altri suoi colleghi componenti della commissione di esami al fine di garantirgli il superamento dello stesso.

La decisione dei giudici

Ebbene se da una parte il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione disciplinare della radiazione, per altro verso il professore si era difeso adducendo che il procedimento disciplinare doveva essere sospeso nelle more della conclusione del procedimento penale con acquisizione di atti e notizie (approfondite) appartenenti al processo penale. Ma la Corte di Cassazione ha evidenziato il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale relativo agli stessi fatti e, inoltre, che la sospensione può essere disposta ─ per un periodo breve ─ solo se il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.

Fonte: Il Sole 24 Ore