Reati di genere, sì a braccialetto e limite di avvicinamento a 500 metri

Il divieto di avvicinamento a 500 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, imposto all’indagato tenuto a portare il braccialetto elettronico non è una misura troppo rigida. Tuttavia quest’ultimo non può essere penalizzato, nel caso sia tecnicamente impossibile controllarlo da remoto, imponendogli in automatico una misura cautelare più restrittiva. Con la sentenza n. 173 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip del Tribunale di Modena, rispetto agli articoli 3 e 13 della Carta, nei riguardi dell’articolo 282-ter, commi 1 e 2, del Codice di rito penale, modificato dal cosiddetto nuovo Codice rosso (legge n. 168 del 2023)

I diversi valori in gioco

Un intervento del legislatore finito nel mirino del giudice del rinvio. In particolare, ad avviso del Gip remittente, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – prescrivendo la distanza minima di 500 metri e l’applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico – avrebbe reso la misura stessa troppo rigida, in contrasto con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale.

In più, la novella ha stabilito che, nel caso in cui l’organo di esecuzione accerti la «non fattibilità tecnica» del controllo remoto, il giudice deve imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

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Per la Consulta le considerazioni da fare riguardano dunque il bilanciamento tra i valori in gioco: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata

Fonte: Il Sole 24 Ore