Redditi «correttivo» del 730 da inviare entro il 30 novembre
Soltanto la ricevuta attesta che l’invio è andato a buon fine
Dopo aver effettuato l’invio del modello Redditi, come posso verificare che la procedura sia effettivamente andata a buon fine?
L’invio telematico del modello non conclude il complesso iter che caratterizza la procedura che governa l’inoltro del modello redditi per l’anno d’imposta in scadenza il prossimo 30 novembre. La dichiarazione, infatti, si considera, presentata solo nel momento in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. A tal fine diventa fondamentale verificare l’avvenuto buon fine della procedura. Dopo l’invio, il servizio telematico Entratel restituisce una ricevuta (denominata «comunicazione di avvenuto ricevimento») che costituisce la prova della presentazione. La ricevuta deve contenere: il numero di protocollo assegnato al file; il nome del file; il numero dei documenti in esso contenuti; gli identificativi di chi ha trasmesso il file; la data di produzione della stessa ricevuta. Si ricorda, a tal proposito, che la stampa della pagina Entratel che riporta il riepilogo statistico non costituisce prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’agenzia delle Entrate di una particolare dichiarazione: la ricevuta va sempre scaricata sulla postazione utente, elaborata, e quindi, vanno analizzate le attestazioni del singolo documento in essa contenute. In caso di “invio fai da te” da parte del contribuente la ricevuta relativa all’invio della dichiarazione (Redditi PF 2022) è riconoscibile dalla dicitura «RPF22» presente nella colonna «Tipo documento». La ricevuta ha lo stesso numero di protocollo telematico (rilasciato dalle Entrate) della dichiarazione.
File spedito scartato: si deve intervenire entro 5 giorni
Cosa accade se la dichiarazione viene scartata? Quale scadenza esiste per poter reinviare il modello?
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori «gravi», ossia equivalenti ad un «modello non conforme». Lo scarto del file equivale alla mancata presentazione della dichiarazione. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.
È dunque importante che il professionista incaricato o il contribuente stesso che ha provveduto all’invio del modello proceda, successivamente all’invio della dichiarazione, a verificare tempestivamente le comunicazioni telematiche. Quando si verifica l’errore, è necessario, entro i 5 giorni successivi, rimuovere la causa che ha generato lo scarto, (il cui motivo è indicato nella ricevuta dell’Agenzia), ripetendo, come detto, l’invio.
In caso contrario le dichiarazioni non ritrasmesse saranno considerate definitivamente omesse. Si ricorda inoltre che, in ipotesi di inoltro telematico avvenuto fra il giorno 26 ed il trenta novembre, il successivo invio, effettuato al fine di rimuovere l’errore originario che ha generato lo scarto, potrà avvenire, (e sarà considerato comunque nei termini, quindi senza sanzione) anche oltre la scadenza di legge (30/11/2022) purché, si proceda, tassativamente, entro i 5 giorni seguenti l’invio della dichiarazione originaria scartata.
Nell’integrativa tutti i dati e non solo quelli da correggere
Quali tipi di errori è possibile riscontrare dopo l’inoltro della dichiarazione?
Al fine di rimuovere l’eventuale presenza di errori “gravi” nel modello è necessario fare attenzione al tipo di controllo che ha generato lo scarto e porvi rimedio.
Si ricorda, infatti, che il reinoltro nei 5 giorni, del modello senza sanzioni e senza la necessità di una dichiarazione integrativa, è possibile solo nell’ipotesi di scarto dell’intero file o della dichiarazione (quattro o tre asterischi presenti nella ricevuta) e non in ogni ipotesi di anomalia.
Le comunicazioni da parte delle Entrate riportano, infatti, gli errori secondo una scala graduata contrassegnata da asterischi e lettere, a seconda della tipologia dell’errore riscontrato. Si va dai quattro asterischi (****) che caratterizzano le inesattezze che determinano lo scarto dell’intera fornitura, fino ad arrivare all’asterisco singolo (*) che segnala anomalie di entità ridotta in presenza delle quali la dichiarazione può comunque essere trasmessa senza l’obbligo di rimuovere l’errore.
Se la dichiarazione è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, non tali da determinare lo scarto della fornitura, si deve tuttavia presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello.
È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Inoltro dopo il 30 novembre: tutte le mosse per rimediare
Cosa accade se non si riesce ad inviare il modello redditi entro il termine del 30 novembre prossimo?
In caso di dimenticanza non tutto è perduto, in quanto è possibile procedere con il cosiddetto invio di una dichiarazione tardiva.
In primo luogo va chiarito che per dichiarazione tardiva si intende una dichiarazione che è stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della stessa. La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria) grazie al ravvedimento operoso.
Se oltre alla tardività della dichiarazione c’è anche un carente/tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, è prevista una sanzione per omesso versamento regolarizzabile anch’essa con il ravvedimento operoso.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e prima dell’inizio dell’attività di accertamento sono previste riduzioni, in quanto si applica una sanzione: pari a 150 euro se non sono dovute imposte; compresa tra il 60% ed il 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
Fonte: Il Sole 24 Ore