Rinnovabili in Sardegna, “Aree idonee” tra divieti e deroghe. E per i nuovi progetti le fideiussioni diventano obbligatorie

Rinnovabili in Sardegna, “Aree idonee” tra divieti e deroghe. E per i nuovi progetti le fideiussioni diventano obbligatorie

La legge sulle aree idonee “blinda” la Sardegna, limitando all’1% dell’intero territorio regionale lo spazio per la realizzazione di parchi e impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili. Dall’eolico al fotovoltaico, continuando con l’agrivoltaico, e poi biomasse, geotermia e accumuli. Sono i settori regolamentati dalla legge del 4 dicembre 2024 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile” e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Stop alla moratoria dei 18 mesi

Dopo l’approvazione del Consiglio regionale e la pubblicazione, la nuova norma avrà, come primo effetto, quello di cancellare la “moratoria” che sospendeva per 18 tutti i progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Transizione energetica a rilento

Il provvedimento, come si legge nel testo, «garantisce la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all’anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna». Una premessa importante dato che, almeno per il momento, oltre il 70% dell’energia prodotta nell’isola ha un’origine fossile. Non solo, i costi energetici sono più alti ancora non è presente il gas.

Aree idonee e non idonee

Nelle 50 pagine di allegati che accompagnano la nuova norma, 45 sono dedicate alle aree non idonee, mentre le altre 5 a quelle idonee. L’ambito di applicazione della legge «di governo del territorio urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico» è l’intero territorio regionale, comprese «le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi». La legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua.

Classificazione impianti

Per gli impianti è stata inserita la classificazione in base alla potenza. Le categorie contemplate dal provvedimento normativo sono tre: impianti di piccola, media e grande taglia. Per gli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e termoidraulici la classificazione vede come piccola taglia gli impianti da 1 mw, quelli di media taglia con potenza da 1 a 10mw e poi quelli di grande taglia con potenza superiore a 10mw. Per gli impianti eolici, invece, si fa riferimento all’altezza del mozzo e al diametro del rotore. Si passa dalla prima fascia per cui è prevista un’altezza massima di 20 metri, a quelli di media fascia con altezza tra i 20 e i 100 metri per arrivare a quelli di grande fascia con altezza superiore ai 100 metri. Una divisione per potenza riguarda anche gli impianti a biomasse, idroelettrici e geotermici.

Fonte: Il Sole 24 Ore