Rinnovabili, ricorso contro decreto Aree idonee: sentenza del Tar entro marzo

Rinnovabili, ricorso contro decreto Aree idonee: sentenza del Tar entro marzo

Si è tenuta il 5 febbraio l’udienza pubblica davanti al Tar del Lazio di tutti ricorsi presentati dagli operatori per impugnare il decreto ministeriale sulle aree idonee. La discussione è durata circa due ore, nel corso delle quali sono stati toccati tutti i punti rilevanti della vicenda, sia sotto il profilo dell’interesse a ricorrere e dell’ammissibilità dell’azione sia sotto i diversi aspetti di merito sollevati nel ricorso.

Si è discussa ampiamente anche la tematica relativa alla questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento alla disciplina del dl Agricoltura. Tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisione e secondo gli ordinari tempi le sentenze dovrebbero essere pubblicate nell’arco dei prossimi 45 giorni.

Il Consiglio di Stato lo scorso novembre aveva sospeso in via cautelare un passaggio del decreto ministeriale sulle aree idonee (dm del 21 giugno 2024) che dava alle regioni la «possibilità» (non quindi l’obbligo) di rispettare le aree idonee già indicate dal decreto 199/2021 a sua volta attuativo della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione delle rinnovabili. I giudici di appello avevano stabilito che le Regioni dovessero garantire l’osservanza delle aree idonee già individuate dalle leggi nazionali, senza discrezionalità, fino a una decisione nel merito: un procedimento iniziato con l’udienza del 5 febbraio davanti al Tar del Lazio.

I ricorsi contro il dm Aree idonee, promossi da diversi operatori tra cui anche Erg e Iberdrola, lamentavano investimenti in impianti in aree individuate dallo Stato come idonee, che poi il dm ha consentito alle regioni di non considerare tali. La Sardegna, la prima a recepire il dm in una legge regionale lo scorso dicembre, ha definito il 99% del proprio territorio non idoneo ad accogliere impianti di energia da fonte rinnovabile.

Nel frattempo, il 28 gennaio il Consiglio dei ministri ha contestato la legittimità di questa norma regionale, rimandando il giudizio alla Corte costituzionale. Ha inoltre dato una linea d’indirizzo sulle modalità di recepimento del decreto da parte delle regioni. L’orientamento è emerso da una nota che ha richiamato le motivazioni dei ricorsi su dm Aree idonee: «A fronte dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso una parte del Decreto aree idonee del Mase (art. 7, comma 2, lettera c), ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree “immediatamente” idonee, ne consegue l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che, nell’individuare le aree idonee, trovi spazio per incidere, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021».

Fonte: Il Sole 24 Ore