Rinnovabili: tre nuovi regimi per accelerare gli iter. Ecco come funzionano
Nessuna autorizzazione o atto d’assenso per rifacimenti e ripotenziamenti (revamping e repowering) di alcuni interventi esistenti, a partire da quelli su impianti fotovoltaici con moduli a terra senza modifiche dell’area occupata e variazioni dell’altezza massima dal suolo oltre il 50 per cento. Regioni ed enti locali potranno poi stabilire regole particolari per semplificare ulteriormente i regimi amministrativi previsti dal provvedimento in sede di adeguamento ai contenuti del decreto (che dovrà avvenire entro 180 giorni, e non più 120, dalla sua entrata in vigore). Ai Comuni, che incasseranno anche le sanzioni, saranno destinate delle compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi) per interventi che portino a una soglia di potenza superiore a 1 MW e che siano sottoposti alla Pas (la procedura abilitativa semplificata), la quale entra in gioco, per esempio, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 10 megawatt non assoggettati all’attività libera.
I tre regimi amministrativi previsti dal Testo unico
Sono alcune delle novità del Testo unico sulle rinnovabili atteso lunedì 25 novembre in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo dopo aver incassato l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Il provvedimento, frutto del concerto tra il ministero dell’Ambiente, guidato da Gilberto Pichetto Fratin (FI), e i dicasteri della Pa e delle Riforme, riduce a tre regimi (attività libera, Pas e autorizzazione unica) le tante procedure autorizzative, susseguitesi nel tempo, per la realizzazione di nuovi impianti o il rifacimento di quelli esistenti e definisce «di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» questo tipo di interventi. Che potranno essere ubicati – è una delle novità del testo- «anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici» purché si tenga conto di alcuni criteri come la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o la tutela della biodiversità.
L’attività libera: come funziona e i vincoli
Venendo ai tre binari, la realizzazione degli interventi sottoposti al regime di attività libera – che si applica, tra l’altro, a tutti gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW (l’asticella prima era a 10 MW) integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti, ma anche a impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale – non è sottoposta all’acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni di sorta ma solo se non insiste su beni oggetto di tutela (in questo caso scatta, infatti, la Pas) o su ville o parchi non tutelati di «comune bellezza» che richiedono, invece, l’ok dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Uno step, quest’ultimo, non più necessario per il revamping o repowering di alcuni impianti, come moduli fotovoltaici su edifici senza incremento dell’area occupata o modifiche di impianti eolici esistenti, autorizzati o abilitati che non comportino aumento delle pale e delle volumetrie di servizio sopra il 30 per cento.
La procedura abilitativa semplificata: tempi e tagliole
Quanto alla Pas, che è preclusa nel caso in cui non si disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati, le modifiche introdotte riguardano la documentazione che dovrà essere presentata a corredo del progetto (il proponente dovrà, tra l’altro, fornire l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell’impianto). Viene poi fissata una tempistica precisa per la decadenza del titolo abilitativo: la tagliola scatterà in caso di mancato avvio degli interventi entro un anno dal perfezionamento della Pas e di non conclusione dei lavori entro tre anni dall’apertura dei cantieri, con la realizzazione della parte non ultimata che dovrà incassare una nuova Pas.
L’autorizzazione unica: i poteri delle Regioni
Venendo, infine, all’autorizzazione unica, tra le modifiche introdotte figura la possibilità per Regioni e Province autonome di attivare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fatta salva la facoltà di far scattare il nuovo iter previsto da Testo unico: se sarà azionata la Paur , il termine per la chiusura non potrà superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità, se prevista, alla Via. Altra modifica – anche questa sollecitata dai governatori- riguarda, infine, i provvedimenti di competenza statale che, a eccezione per gli impianti offshore, dovranno essere rilasciati «previa intesa con la Regione o le Regioni interessate.
Fonte: Il Sole 24 Ore