Risarcimento all’amministratore definito «manipolatore contabile» in assemblea

Occhio alle parole rivolte nei confronti dell’amministratore durante le riunioni di condominio, quelle più movimentate si intende. Si può essere condannati al risarcimento qualora si accusi pubblicamente il professionista di commettere reati. Lo precisa l’ordinanza di Cassazione 26325/2024 depositata il 9 ottobre.

Quando è legittimo il diritto di critica

A rivolgersi ai giudici di legittimità il condomino condannato in primo e secondo grado a risarcire il danno subito dall’amministratore apostrofato davanti a tutti. La linea difensiva del condomino era che si trattasse di diritto di critica, non la pensavano però così i giudici di primo e secondo grado secondo i quali quelle critiche avevano contenuto ingiurioso ed erano diventate «offese verso un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli illeciti e sin anche dei reati in danno dei condòmini al fine di trarne vantaggi per sé».

Quando le parole pronunciate diventano diffamazione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, conferma le precedenti pronunce e precisa: in discussione non c’era la gestione del condominio da parte dell’amministratore, che avrebbe questo sì riguardato il legittimo diritto di critica del condomino, ma affermazioni diffamatorie rivolte all’amministratore nel corso delle assemblee che i giudici di merito, con giudizio doppiamente conforme, avevano ritenuto travalicare il diritto di critica. Ma cosa aveva detto il condomino? Aveva definito pubblicamente l’amministratore come un «manipolatore contabile, infedele e sistematico».

L’illecito civile e le sanzioni conseguenti

Val la pena di ricordare che il reato di ingiuria risulta depenalizzato dell’articolo 1, comma 1, lettera c), Dlgs 15 gennaio 2016, numero 7, con decorrenza dal 6 febbraio 2016. Da quella data in poi, infatti, la fattispecie penale dell’ingiuria è stata trasformata in un illecito civile, per il quale l’autore sarà fatto oggetto di sanzione pecuniaria dell’importo, variabile, da 100 a 8.000 euro.

I precedenti con offese agli amministratori

La vicenda di cui è stato vittima il professionista non è nuova ovviamente e nelle aule di giustizia simili situazioni sono state già state affrontate. Un condomino milanese ad esempio (Corte d’appello di Milano sentenza 7/2023) è stato condannato a 5mila euro di risarcimento nei confronti dell’amministratore definito «emerito idiota». Il giudice, per quantificare il danno, era ricorso ai parametri dell’Osservatorio di Milano in tema di diffamazione a mezzo stampa.

Fonte: Il Sole 24 Ore