Salva casa, l’applicazione si estende anche alle liti pendenti

Se poi la domanda del privato, che invochi il regime più favorevole introdotto dalla legge del 2024, venisse respinta dal Comune, riprenderà efficacia l’ingiunzione di ripristino emessa anni prima, unitamente a un aggiornato diniego di sanatoria, emessa in base alla legge 105 / 2024.

Interpretazione estensiva

Ciò significa che la legge 105/2024 riapre prospettive per gli abusi già accertati e non ancora eliminati, nonchè per le liti pendenti: se le norme sopravvenute sono più permissive di quelle che hanno generato sanzioni, sarà possibile chiedere una sanatoria, ad esempio su un cambio di destinazione, su un’altezza interna di poco eccedente, su una veranda.

Le norme del 2024 non sono applicabili agli abusi già eseguiti (alle demolizioni già effettuate, alle sanzioni pecuniarie già pagate): tutte le altre vicende possono essere rilette con i parametri della legge sopravvenuta. Ad esempio, anche per abusi già contestati sarà possibile chiedere un accertamento di conformità semplificato (cioè sulla base della sola conformità attuale, articolo 36-bis, Dpr 380).

Con l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, la legge 105 si amplia, estendendosi a tutti i casi in cui le sanzioni ripristinatorie non sono state eseguite.

I terzi danneggiati

Gli unici a rimanere delusi dalla legge Salva casa potrebbero essere solo i terzi, cioè coloro che, a loro tempo, avessero segnalato l’abuso ritenendosene danneggiati: ad esempio, i vicini che avevano segnalato l’abuso vedono ora allontanarsi l’eliminazione delle opere abusive, se sopravviene una sanatoria. Ai terzi danneggiati dall’abuso, qualora sopravvenga una sanatoria, rimane solo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, per il disagio subito nel periodo durante il quale la costruzione è rimasta illegittima.

Fonte: Il Sole 24 Ore