Salva casa, nel Lazio nuove regole. Sanatoria solo con un titolo presentato

Salva casa, nel Lazio nuove regole. Sanatoria solo con un titolo presentato

Nuove indicazioni della Regione Lazio sul Salva casa. L’attuazione del decreto n. 69/2024 avanza a singhiozzo, e prende strade differenti nei diversi territori italiani. Dopo che nei mesi scorsi molte Regioni e Comuni hanno pubblicato linee guida operative e norme per far procedere in modo spedito le sanatorie disegnate dal Governo, nel Lazio arriva una circolare (n. 1566357) che torna a disciplinare il tema, dopo che qualche settimana fa una delibera di giunta (n. 742 del 3 ottobre) aveva affrontato la questione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

L’accertamento di conformità

Il testo, inviato dalla Direzione urbanistica ai Comuni del Lazio, si occupa soprattutto dell’articolo 36 bis del Dpr 380/2001, cioè il nuovo accertamento di conformità che consente, in caso di parziali difformità o variazioni essenziali, di presentare una richiesta di sanatoria.

L’obiettivo è dare «indicazioni univoche ed uniformi per l’applicazione su tutto il territorio regionale del nuovo istituto». Per fare questo, viene definito in modo analitico il campo di applicazione di questo istituto, andando a dirimere alcuni dubbi interpretativi. Così, la circolare illustra, in una tabella, quello che è parziale difformità e quello che è, invece, variazione essenziale, facendo una distinzione tra aree vincolate e aree non vincolate.

Il testo, poi, riepiloga le condizioni per l’utilizzo della sanatoria. Tra queste, le opere devono essere conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Inoltre, «devono essere state realizzate contestualmente all’esecuzione del titolo principale o comunque nel periodo di efficacia del titolo medesimo; al contrario, le opere realizzate in difformità in un momento successivo alla scadenza del titolo edilizio principale costituiscono opere realizzate in assenza di titolo (a prescindere dalla tipologia delle opere stesse) e pertanto non sono ammissibili all’accertamento di conformità di cui all’articolo 36-bis». Per l’applicazione di questa sanatoria, insomma, è essenziale avere agganciato le opere a un titolo edilizio.

Le zone vincolate

Un passaggio viene dedicato alle zone vincolate. Sul punto la Regione Lazio spiega che «l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36-bis costituisce un ulteriore e diverso istituto rispetto a quello già previsto dall’articolo 167 del Dlgs n. 42/2004». Quindi, il Codice dei Beni culturali e il Salva casa viaggiano su due binari paralleli per le sanatorie in zona vincolata. «La principale differenza – dice la circolare – è di carattere procedurale ed è costituita dal fatto che l’accertamento di cui al Codice dei beni culturali costituisce un procedimento a istanza di parte, che può essere quindi attivato su richiesta diretta dell’interessato, mentre l’accertamento di cui al Dpr n. 380/2001 è una fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità». Secondo altre interpretazioni – va ricordato -, l’istituto è invece il medesimo.

Fonte: Il Sole 24 Ore