Separazioni, divorzi e figli: giudizi più rapidi con la riforma della giustizia civile

Separazioni, divorzi e figli: giudizi più rapidi con la riforma della giustizia civile

Un rito unico per le separazioni, i divorzi, l’affidamento dei figli delle coppie di fatto e i procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Nuovi poteri di intervento d’ufficio al giudice, sui provvedimenti che riguardano i minori e le vittime di violenza. La possibilità di proporre nel procedimento di separazione anche la domanda di divorzio. Più spazio alla mediazione familiare e alla negoziazione assistita. Sono i punti qualificanti del nuovo procedimento per la famiglia, pensato dalla commissione per la riforma del processo civile voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Le novità sono contenute in un ampio pacchetto di emendamenti da presentare al disegno di legge delega sul processo civile (atto Senato 1662). L’obiettivo del progetto di riforma è quello – in linea con le indicazioni del Pnrr – di assicurare decisioni più rapide ed efficaci.

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Il rito unico

Oggi i procedimenti che riguardano le crisi familiari seguono procedure diverse di fronte a diversi organi. Ora il Governo intende superare le differenze creando un rito unico per i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Un intervento che si potrebbe inserire – si legge nella relazione agli emendamenti – anche in una riforma più ampia, che punti a realizzare «un’unica autorità giudiziaria per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Ma anche senza arrivare al giudice unico, «l’unificazione dei riti appare comunque misura idonea a garantire importanti obiettivi», come trattamenti omogenei per situazioni analoghe e tutele e orientamenti uniformi.

Ma come sarà questo rito unico?

La competenza sarà attribuita al giudice collegiale, ma con ampi poteri di delega al giudice relatore, per sveltire il procedimento. Si indica anche la competenza territoriale (che spesso fa litigare): sarà prevalente il criterio della residenza abituale del minore. Il giudizio sarà introdotto con ricorso, che conterrà già i mezzi di prova e, se la domanda verte su assegni o alimenti, copia delle denunce dei redditi e delle disponibilità economiche e finanziarie degli ultimi tre anni (ma nei tribunali si sono già affermate prassi più avanzate, con la disclosure su movimentazioni bancarie di conti e carte e la formalità del giuramento).

Fonte: Il Sole 24 Ore