Sequestro solo “pro quota” se il bonus energetico era truffaldino
Se il credito fiscale è spalmabile su dieci anni – come nel caso del bonus di efficientamento energetico – anche il sequestro penale per l’insussistenza del credito stesso deve andare “pro quota”. Con questa motivazione la Cassazione (Seconda penale, sentenza 44240/24 depositata il 3 dicembre) ha annullato il provvedimento cautelare del Gip di Foggia, restituendo gli atti al Tribunale pugliese per la rideterminazione dell’importo “congelato” in attesa della futura confisca.
Ristrutturazione – energetica e sismica – mai terminata
Il giudice dell’indagine preliminare, pur respingendo le richieste di misura cautelare nei confronti delle persone fisiche indagate per truffa aggravata su erogazioni pubbliche, aveva “prelevato” dal cassetto fiscale di una società energetica di Manfredonia 1,78 milioni di euro per una ristrutturazione di un edificio – anche sismica – mai terminata. La questione proposta dai difensori della contribuente infedele è nelle modalità della misura ablativa: il bonus/credito fiscale portato in detrazione era infatti stato ripartito su dieci annualità – fino al 2030 – ma fruito solo per le prime tre, “costringendo” l’Agenzia (e il giudice che lo ha eseguito) a procedere al sequestro per equivalente (e anticipato) sulle successive sette annualità.
La Seconda penale (presidente Pellegrino, relatore Alma) ha accolto tutti i rilievi del ricorso, pur ribadendo la legittimità in linea di principio del provvedimento del Gip foggiano. Questi però avrebbe dovuto prima verificare il corretto modus operandi dell’agenzia dell’Entrate, linee guida che i giudici di piazza Cavour trascrivono a futura memoria.
Le «linee guida» della Cassazione
Dopo aver accertato nel cassetto fiscale della società la presenza dei crediti di imposta «ricollegabili all’attività delittuosa», l’Agenzia avrebbe dovuto procedere al sequestro «diretto» di tali crediti di imposta pro quota nelle relative annualità (individuandoli mediante i relativi codici), e procedere semmai con il sequestro «per equivalente» di altri crediti di imposta (cioè di diversa natura) solo per l’importo eccedente e comunque per le annualità già “godute”, il cui calcolo si ottiene semplicemente dividendo per 10 l’importo totale e moltiplicando quindi il risultato per le tre annualità già fiscalmente detratte.
In questo caso invece, per raggiungere l’intero ammontare della detrazione – 1,78 milioni, di cui però era stato “attivato” meno di un terzo – il Gip ha sottoposto a vincolo cautelare per equivalente gran parte di altri crediti fiscali della società, crediti che non erano provento del reato per cui si procede.
Fonte: Il Sole 24 Ore