Sì al nome di Audrey Hepburn per le ballerine create da Ferragamo
Le ballerine create da Ferragamo, possono essere accostate al nome e all’immagine dell’attrice belga Audrey Hepburn. Lo scopo di lucro, nel pubblicizzare un prodotto, non esclude, infatti, la riproduzione dell’immagine o del nome di un personaggio famoso, se esiste anche un intento informativo. E nel caso specifico i modelli erano stati creati nel ’59 dallo stilista toscano per un’attrice divenuta nel tempo simbolo di eleganza. Partendo da questo principio la Cassazione ha respinto il ricorso dei figli di Audrey Hepburn, Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer, che chiedevano alla Salvatore Ferragamo Spa, un risarcimento danni per l’uso non autorizzato del nome del nome Audrey Hepburn, oltre che per la contraffazione del marchio registrato «Audrey Hepburn». Illeciti messi in atto attraverso la presentazione al pubblico, a fini commerciali, di tre paia di scarpe: la «Ballerina Audrey», il «Sandalo Gondoletta» e la «Ballerina Idra», a cui veniva associato il nome. Un comportamento che si chiedeva ai giudici di vietare.
Il diritto di informazione
La Suprema corte, valorizza però le finalità informative e culturali come scriminante dell’illiceità della riproduzione non autorizzata dell’immagine. Diversamente, spiegano i giudici, «significherebbe pervenire alla inaccettabile conclusione, in quanto contraria allo spirito del legislatore, di una sostanziale compressione del diritto di informazione, che verrebbe riservato solo ad iniziative prive di scopo di lucro e, dunque, a iniziative poste in essere da enti pubblici o da soggetti privati che intendano dare vita ad attività benefiche». La via corretta sta invece nel bilanciare gli interessi in gioco e nel valutare la combinazione fra uso informativo e uso commerciale. Lasciando aperta la possibilità che l’interesse informativo prevalga su quello pubblicitario determinando la liceità dell’uso.
Le calzature create per l’attrice
Per la Cassazione è quanto avvenuto nel caso esaminato, con dei distinguo. Per la «Ballerina Audrey», come accertato dalla Corte di appello, l’uso del nome Audrey da parte della Ferragamo s.p.a. era stato oggetto di un “patto” tra la società e la Audrey Hepburn Children’s Fund la fondazione benefica creata nel 1994 dai figli di Audrey Hepburn.
Un contratto concluso nel 2000, in occasione della mostra organizzata in Giappone, era stato pattuito che la Ferragamo s.p.a. avrebbe potuto continuare a vendere, anche dopo la scadenza della licenza d’uso a fini pubblicitari del nome e del ritratto di Audrey Hepburn, i prodotti oggetto del contratto, tra cui la ballerina chiamata «Audrey», con il loro nome commerciale. Per le altre due calzature il nome Audrey Hepburn compariva nella descrizione del prodotto sul sito Internet della Ferragamo s.p.a. Il sandalo «Gondoletta» si riferiva ad un modello indossato da Audrey Hepburn». Mentre la ballerina «Ira», creata nel ’59 da Salvatore Ferragamo è uno dei numerosi modelli inventati dallo stilista toscano per l’attrice. Quindi, malgrado l’assenza di un accordo tra le parti, sull’uso del nome Audrey Hepburn, i giudici hanno considerato prevalente la funzione essenzialmente informativa, «correlata all’esigenza di indicare la prestigiosa origine della calzatura e il contesto nel quale era stata realizzata». Questo, pur non negando la «connotazione latamente commerciale».
Fonte: Il Sole 24 Ore