Sì al permesso di soggiorno per motivi umanitari alla migrante che ha subìto violenze durante il viaggio

Sì al permesso di soggiorno per motivi umanitari alla migrante che ha subìto violenze durante il viaggio

Non può essere negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari alla migrante che ha subìto violenze fisiche durante il viaggio e in Libia paese di transito. Anche in assenza dei presupposti per la protezione tipica, come lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, va garantita una tutela, quando la violenza è stata tanto traumatica da rendere la persona vulnerabile psicologicamente. La Cassazione (sentenza 19986/2021) accoglie il ricorso di una donna Nigeriana, che aveva subìto tentativi di violenza, percosse ed era stata segregata per un mese. Violenze avvenute sia durante la traversata del deserto sia in Libia. La ricorrente aveva perso il figlio che aspettava dal compagno e la sua salute era risultata gravemente compromessa.

Le violenze in LIbia e il figlio perduto

Per la Corte territoriale non bastava. In Nigeria non c’era, infatti, un’ emergenza sanitaria o alimentare tale da mettere a rischio la sua vita in caso di rimpatrio. Ininfluente anche l’integrazione in Italia, paese in cui la donna aveva avuto un altro figlio dal compagno. Per la Suprema corte, invece, la brutalità alla quale era stata sottoposta, come l’esistenza di un figlio non potevano essere ignorate. I giudici di legittimità, bacchettano la Corte d’Appello, per aver focalizzato l’attenzione solo sull’assenza di crisi sanitarie o di grave carestia, senza considerare le violenze efferate che la donna aveva dovuto sopportare, alla presenza del suo compagno a suo volta duramente percosso con un bastone. Una perizia dimostrava le conseguenze psicologico dell’aborto e dei maltrattamenti. Ma la Corte territoriale, senza esaminare la drammaticità del racconto, la cui credibilità, non era stata contestata, aveva concentrato la sua attenzione su motivi che non erano oggetto della richiesta di protezione. Anche la presenza di un figlio era stata sottovalutata.

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Il giudizio comparativo

Per i giudici di appello, infatti, il ripatrio poteva avvenire senza disgregare la famiglia. Ad avviso della Cassazione è mancato un giudizio comparativo. Nell’accoglie la domanda andava messo sul piatto della bilancia anche il rispetto della vita privata e familiare: un figlio avuto nel 2016 in Italia, era un segnale di integrazione. E, nella valutazione, che va fatta caso per caso, non possono non pesare le violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza, se in grado di incidere, come nello specifico, nella salute psicologica della persona.

Fonte: Il Sole 24 Ore