Smart working, da settembre nuovi obblighi per le aziende ma niente sanzioni

Smart working, da settembre nuovi obblighi per le aziende ma niente sanzioni

Dal 1° settembre scattano i nuovi obblighi di comunicazione del lavoro agile ma la norma non prevede un termine per adempiere, con la conseguenza che il datore di lavoro non potrà essere sanzionato in caso di mancata o tardiva trasmissione dei dati. Questo è quanto emerge dalla lettura di un quadro normativo diffuso in pieno agosto e che sembra contenere diverse lacune.

L’articolo 23 della legge 81/2017, prima della modifica apportata dalla legge 122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni, fissava un termine per le comunicazioni di avvio del lavoro agile. Infatti, la disposizione testualmente affermava che «l’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni, sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510 (convertito dalla legge 608/ 1996)».

Il rinvio alla disposizione del Dl 510/1996 imponeva la comunicazione anticipata per il lavoro agile e il datore di lavoro incorreva in sanzioni se – il giorno prima dell’inizio del lavoro svolto in modalità agile – non effettuava la trasmissione dei dati.

La legge 122/2022 ha sostituito l’articolo 23 della legge 81/2017, stabilendo che a partire dal 1° settembre del corrente anno il datore di lavoro comunica in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile, secondo le modalità individuate con decreto del ministro.

Inoltre, lo stesso articolo prevede anche il regime sanzionatorio affermando che in caso di «mancata comunicazione secondo le modalità previste nel citato decreto», si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 276/2003.

Fonte: Il Sole 24 Ore