Smart working semplificato addio: il ritorno alle vecchie regole in cinque punti
Quest’anno il giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile, segna anche il ritorno dello smart working al regime ordinario regolato dalla legge n. 81/2017. Vengono quindi meno gran parte delle semplificazioni che erano ancora previste per genitori con figli under 14 e i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2024. Vediamo qui in sintesi i paletti che regoleranno questa modalità di lavoro ormai entrata nel costume e nelle abitudini di molte aziende e lavoratori.
1) l’imprenditore che decide di utilizzare il lavoro agile dovrà firmare con ogni dipendente un accordo individuale. In altre parole, lo smart working non rientra più tra i “diritti” del lavoratore, come durante gli anni della pandemia, ma passa tra le “modalità di esecuzione della prestazione”.
2) Nel corso dell’emergenza Covid in molte aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, il ricorso allo smart working è stato disciplinato dai contratti collettivi stipulati tra le parti a livello aziendale. Se tale accordo è a tempo indeterminato, le imprese potranno apportare modifiche, ad esempio sulla ripartizione delle giornate da alternare in presenza e da remoto, e proporre eventualmente un accordo di modifica al lavoratore che non ha bisogno di essere comunicato al ministero del Lavoro. Se invece gli accordi individuali si smart working sono a termine, alla scadenza potranno essere rinnovati e, in questo caso, comunicati al ministero del Lavoro.
3) La disciplina ordinaria del lavoro agile assegna una priorità a determinate categorie di lavoratori, in gran parte individuate dall’articolo 18, comma 3-bis della legge 81/2017. In particolare, sono da considerare prioritarie le richieste presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizioni di disabilità. Prioritarie anche le richieste di smart working avanzate dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata, o che siano caregiver. I datori di lavoro devono garantire effettiva priorità a queste richieste per non rischiare eventuali “sanzioni indirette”, come l’impossibilità di richiedere la certificazione della parità di genere e l’accesso a bonus contributivi o bandi nazionali.
4) Un’altra categoria alla quale recentemente è stata riconosciuta una priorità nella richiesta del lavoro in modalità agile è quella dei dipendenti anziani, da 55 anni in su, prevista dal decreto legislativo 29/2024, il cosiddetto Decreto anziani, in vigore dal 19 marzo 2024 che, al comma 2 dell’articolo 5 “Misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro”, prevede: “Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti”.
Fonte: Il Sole 24 Ore