Somministrazione, meno vincoli su soglie e causali del contratto
A pochi giorni dall’approvazione del collegato Lavoro, e a ridosso dell’ok alla legge di Bilancio, il mondo della somministrazione comincia a fare i conti con le novità contenute nel collegato. Senza dimenticare di tenere presenti le indicazioni della legge di Bilancio, a partire dalla decontribuzione Sud che si applica anche alla somministrazione.
Tutto ciò all’interno di un perimetro numerico (si veda Il Sole del 13 novembre) che ha fatto registrare per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato a giugno 2024 quota 147mila unità, ovvero un +4% sullo stesso mese dell’anno precedente; in flessione, invece, i contratti a tempo determinato (-6,8%).
Questo vuol dire che i lavoratori tramite Agenzia complessivamente hanno sfiorato nello stesso periodo il mezzo milione di persone (499mila, -3,8% sul mese di giugno del 2023). E allora i cambiamenti contenuti nell’articolo 10 della legge di riforma, pur non stravolgendo la disciplina esistente, hanno l’evidente finalità di adattare le condizioni di utilizzo della somministrazione rispetto alle necessità di inserimento o reinserimento di alcune specifiche tipologie di lavoratori.
Le agenzie
La prima novità riguarda l’eliminazione della norma che consentiva di somministrare i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro anche nell’ambito di missioni a tempo determinato, per periodi della durata superiore a 24 mesi (la cosiddetta “stabilizzazione”); l’utilizzo di questa combinazione contrattuale era previsto fino al 30 giugno 2025, ma ora tale facoltà è stata cancellata prima della scadenza. Questo non vuol dire, tuttavia, che tale particolare forma di somministrazione diventi illecita: è lo stesso collegato Lavoro a confermare la sua normale utilizzabilità, nel momento in cui inserisce i contratti di lavoro a tempo indeterminato, usati per missioni a termine, tra le forme di somministrazione esenti da limiti quantitativi (nuovo art. 31, comma 2, del Dlgs. 81/2015). Ciò che però non è chiaro è il perimetro temporale entro cui questa formula potrà essere utilizzata; essendo venuta meno la regola che consentiva in maniera esplicita di utilizzare la stabilizzazione per più di 24 mesi, gli interpreti dovranno capire se questo limite di durata è ancora superabile oppure no.
La soglia
La seconda modifica rilevante riguarda la possibilità di superare la soglia del 30% di lavoratori somministrati rispetto al totale dei dipendenti assunti direttamente dell’azienda utilizzatrice.
Fonte: Il Sole 24 Ore