Successioni più semplici con l’imposta fai da te. Agevolati gli under 26
Via libera definitivo alla semplificazione delle procedure di calcolo e liquidazione per imposte di successione, donazione e registro. Con l’ok definitivo al decreto delegato sulle imposte indirette, il Governo lancia un’operazione restyling destinata a modificare anche il quadro delle regole sui trasferimenti d’azienda in ambito familiare e della tassazione dei trust. Il tutto con un orizzonte temporale che prevede una decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025. Arriva poi anche una modifica chiesta tramite un’osservazione nel parere approvato dalla commissione Finanze del Senato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 luglio) che cerca di andare incontro alle esigenze degli eredi con più giovane età. Per i contribuenti con età non superiore a 26 anni viene, infatti, prevista la possibilità di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo nel caso di immobili compresi nell’eredità utilizzando le somme in giacenza, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti parti dell’attivo ereditario. In questo modo, come ha spiegato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo nella conferenza stampa dopo il Cdm, «la banca libererà immediatamente le somme in modo che i giovani possano far fronte al pagamento delle imposte»
Ma il segno della semplificazione emerge soprattutto nei tratti dell’autoliquidazione fortemente voluta proprio da Leo sul calcolo e sulla dichiarazione dell’imposta di successione. Il fai da te, infatti, diventa il principio guida (e riguarda anche l’imposta di registro). Più nel dettaglio, per quanto riguarda le successioni, il decreto delegato conferma l’impostazione contenuta nel testo iniziale trasmesso in Parlamento stabilendo che il pagamento dell’imposta autoliquidata debba avvenire entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione. In questo modo l’imposta autoliquidata diventa quella «principale». L’eventuale intervento di rettifica o di accertamento del Fisco determina un’imposta «complementare», mentre verrà superata l’imposta «suppletiva», che viene nei fatti sostituita dall’importo rideterminato dall’ufficio. Ma le novità si estendono anche alle modalità di presentazione e al contenuto della dichiarazione di successione: il canale di trasmissione diventa solo quello telematico (entro 12 mesi dall’apertura della successione), con l’unica eccezione rappresentata dalla spedizione tramite raccomandata che viene riservata esclusivamente ai soggetti non residenti. Per quanto riguarda, invece, la compilazione non sarà più necessario indicare gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi sei mesi con i relativi corrispettivi. Stop poi alla necessità di allegare gli estratti catastali relativi agli immobili e un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili.
Come anticipato, il decreto delegato interviene anche sui trasferimenti d’azienda in ambito familiare. Nel caso di passaggio a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, l’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L’agevolazione però è subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. L’esclusione da tasse vale anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (See) o degli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Viene fatta poi chiarezza sul momento di tassazione dei trust. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ma si potrà prevedere il prelievo anche in un momento anticipato, ossia quando il trustee presenterà la dichiarazione di successione o quando verranno conferiti i beni nel trust. In tale circostanza, avverrà la tassazione senza far scattare poi un prelievo aggiuntivo quando i beni saranno trasferiti al beneficiario.
Sulle donazioni il decreto delegato recepisce gli ultimi orientamenti di Cassazione prevedendo che le liberalità indirette non sono tassate ad esclusione dei casi in cui vengano espressamente dichiarate in fase di accertamento oppure fatte emergere dai contribuenti. L’imposta sarà dell’8% per la parte eccedente la franchigia per chi lo dichiara nell’accertamento, mentre se la registrazione è volontaria tornano applicabili le aliquote e le franchigie.
Fonte: Il Sole 24 Ore