Sul processo penale telematico il ministero corregge la rotta

Sul processo penale telematico il ministero corregge la rotta

Correzione di rotta del ministero della Giustizia sul processo penale telematico. A valle del moltiplicarsi delle segnalazioni di criticità dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di deposito digitale degli atti nell’udienza preliminare e in dibattimento, dopo la sequenza di provvedimenti di sospensione da parte di numerosi presidenti di tribunale tutti nella direzione del ripristino della possibilità analogica, arriva una nota del ministero che prende atto delle difficoltà e prova a delineare possibili, seppure ancora interlocutorie, soluzioni.

Il vuoto al ministero

Una prima mossa da parte di un’amministrazione Nordio che sconta anche l’assenza di alcune delle figure chiave che avrebbero meglio dovuto governare questo ulteriore passaggio digitale, tra l’altro concordato con l’Europa in sede di Pnrr giustizia. Alle dimissioni a ottobre del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero, Vincenzo De Lisi, sinora non sostituito, si aggiunge infatti l’uscita del capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica e responsabile per la transizione al digitale, Ettore Sala.

Le criticità emerse

In fase di prima applicazione allora, si sottolinea nella nota firmata dal reggente Dgsia Lucio Bedetta e indirizzata ai presidenti dei tribunali e ai capi delle Procure, sono emerse problematiche in particolare sulla sottoscrizione dei verbali di udienza, con riferimento all’apposizione del visto da parte del magistrato che presiede l’udienza.

Passaggio analogico

In attesa di modifiche correttive ad App per permettere il deposito con visto digitale, la prassi che il ministero si augura uniforme in tutti gli uffici apre alla possibilità che l’ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, proceda alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale apporre la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, per il successivo deposito, dopo scansione dell’originale analogico, con modalità digitali, tramite App.

L’effetto sugli atti

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, avverte la nota, «si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato articolo 111-ter, comma terzo, Codice di procedura penale, ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell’originale analogico), anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica».

Fonte: Il Sole 24 Ore