Superbonus e procedura più agile per l’ascensore che aiuta disabili e anziani

Superbonus e procedura più agile per l’ascensore che aiuta disabili e anziani

Si tratta però di un’innovazione voluttuaria: la decisione della maggioranza non obbliga i contrari a partecipare alla spesa. Paga solo chi intende usufruire del servizio secondo i millesimi di proprietà (Cassazione, 10850/2020); nulla vieta ad alcuni condomini di non opporsi all’installazione ma di dichiarare di non voler usare l’ascensore; chi invece si serve dell’impianto dovrà quindi sopportare anche la quota di spesa dei condomini non aderenti.

Costoro possono anche in seguito entrare a far parte della comunione rimborsando le spese sostenute dai proprietari dell’impianto, una quota cioè comprensiva del costo dell’installazione e della manutenzione straordinaria eventualmente eseguita negli anni, tenendo presente, da un lato, la svalutazione della moneta e, dall’altro, il minor valore dell’opera per vetustà, uso e obsolescenza.

Contro le barriere architettoniche

È invece richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1120, comma 2, Codice civile) se trova applicazione la normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/1989), sempre fatti salvi i limiti in tema di innovazioni pregiudizievoli.

Se poi in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista dalla legge, ciascun condomino può procedere direttamente, in base al diritto che gli deriva dall’articolo 1102 Codice civile in tema di uso particolare del bene comune, senza la necessità di ulteriori pronunciamenti. Sotto tale profilo, l’inservibilità della cosa comune non può consistere nel semplice disagio subito rispetto al nomale uso, ma è costituito dalla sua concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità. La valutazione è più severa se l’ascensore è installato all’interno dell’edificio, dove il sacrificio che subiscono le dimensioni delle scale o dell’atrio è più sentito.

Esiste in ogni caso un “principio di solidarietà condominiale” che pesa nelle decisioni che i condomini devono assumere quando nell’edificio vivono o transitano disabili o anziani.

Fonte: Il Sole 24 Ore